Ricorso avverso decreto de plano riqualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. I n. 35369 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen., per le quali è previsto il rito speciale di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l’ordinanza adottata de plano e senza formalità di procedura è impugnabile mediante opposizione davanti allo stesso giudice che l’ha emessa non soltanto quando definisce la questione nel merito, ma anche quando dichiara l’istanza inammissibile. Non trova applicazione, in tal caso, la disciplina generale dettata dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che prevede il ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità. Il rimedio esperibile dipende dalla materia trattata e dal rito applicabile, non dal contenuto formale del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente presentava al Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, un’istanza con cui chiedeva di pronunciarsi sullo stato giuridico e sulla destinazione di un immobile già attinto da plurimi provvedimenti di sequestro, confisca, dissequestro e revoca della confisca. A sostegno richiamava precedenti determinazioni della Corte di appello che avevano disposto il dissequestro e la revoca della confisca, nonché un successivo provvedimento con cui era stata dichiarata l’incompetenza della Corte territoriale e la trasmissione degli atti al Tribunale, ritenuto funzionalmente competente.
Il Tribunale, con decreto emesso de plano, dichiarava l’istanza inammissibile, qualificandola come mera riproposizione di una richiesta già rigettata ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e richiamando una precedente ordinanza. Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della norma processuale e la mancata instaurazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte riqualifica l’impugnazione come opposizione avverso il decreto emesso de plano e dispone la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il corso ulteriore. Il passaggio decisivo è la qualificazione della domanda originaria: l’istanza non introduceva una questione estranea alla fase esecutiva, ma sollecitava il giudice funzionalmente competente in materia di misure di prevenzione patrimoniali a pronunciarsi sullo stato giuridico e sulla destinazione di un bene già attinto da provvedimenti ablatori e restitutori. Si trattava dunque di richiesta inerente all’esecuzione e agli effetti di decisioni precedenti, riconducibile alle materie assoggettate al rito dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Da tale qualificazione deriva l’applicazione del principio affermato da Sez. I n. 12233 del 26.02.2025, secondo cui, nelle materie soggette al modello procedimentale semplificato, il rimedio ordinario contro il provvedimento adottato senza contraddittorio è l’opposizione davanti allo stesso giudice, indipendentemente dal fatto che il provvedimento abbia contenuto decisorio di merito o si arresti a una declaratoria di inammissibilità.
La regola è coerente con la struttura del rito speciale, nel quale la decisione assunta de plano ha carattere provvisorio rispetto alla piena esplicazione del contraddittorio, che si realizza proprio attraverso l’opposizione. Quest’ultima costituisce il mezzo fisiologico di rivalutazione della questione nelle forme camerali partecipate, mentre il ricorso immediato per cassazione ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. riguarda l’ipotesi diversa della declaratoria di inammissibilità pronunciata nel procedimento ordinario di esecuzione.
La Corte sottolinea che la qualificazione formale del provvedimento come declaratoria di inammissibilità non muta il regime impugnatorio quando esso sia stato emesso nell’ambito delle materie regolate dal rito speciale. Diversamente opinando, si produrrebbe una irragionevole divaricazione dei rimedi, fondata non sulla materia e sul rito applicabile ma sul contenuto formale del provvedimento, con conseguente elusione della funzione propria dell’opposizione. Il ricorso è pertanto riqualificato in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.
Nota della Redazione
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