Limiti di spesa dei detenuti al 41-bis e disparità di trattamento (Cass. pen. Sez. I n. 35387 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di limiti di spesa mensile dei detenuti, spetta all’Amministrazione penitenziaria fissare l’ammontare delle somme disponibili per gli acquisti, senza che il relativo limite minimo integri una posizione di diritto soggettivo del detenuto. Tuttavia, la previsione, per i sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., di limiti inferiori rispetto ai detenuti comuni deve trovare giustificazione, in una lettura costituzionalmente orientata, nelle esigenze proprie del regime speciale, ossia impedire il mantenimento di relazioni con il sodalizio criminale di riferimento e la riproduzione delle dinamiche della criminalità organizzata. Ove tali esigenze non siano concretamente ravvisabili, la scelta amministrativa che genera una ingiustificata disparità di trattamento è irragionevole e può essere disapplicata dal giudice specializzato.
Il Fatto
Un detenuto sottoposto nella casa circondariale al regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen. proponeva reclamo, ai sensi dell’art. 35-bis legge n. 354/1975, avverso il limite di spesa mensile del proprio peculio, fissato in misura inferiore rispetto a quello previsto per i detenuti in regime ordinario.
Il Magistrato di sorveglianza accoglieva il reclamo. Il Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo dell’Amministrazione penitenziaria, rigettava l’impugnazione, confermando che il mancato innalzamento dei limiti non era giustificato da esigenze di pubblica sicurezza. Il Ministro della Giustizia ricorreva per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà continuità ai principi già affermati dalla Sez. I n. 47008 del 20/11/2024 e dalla Sez. I n. 25378 del 24/03/2021, muovendo dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 3 Ord. pen. assicura la parità di condizioni di vita tra detenuti; l’art. 25 Ord. pen. disciplina il peculio; l’art. 57, comma 6, d.P.R. n. 230/2000 attribuisce al DAP la fissazione delle somme spendibili e inviabili.
La Corte ripercorre la vicenda amministrativa: con la circolare dell’11/10/2018, il DAP aveva elevato il tetto mensile di spesa portandolo da 500 a 800 euro, ma la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, con nota del 26/10/2018, aveva escluso dall’innalzamento i detenuti in regime differenziato, giustificando la scelta con l’esigenza di evitare l’ostentazione del carisma criminale.
I giudici di merito hanno ritenuto irragionevole tale decisione, sul presupposto che il pericolo di posizioni di supremazia non sia reale a fronte di un incremento comunque contenuto del peculio e della rigidità delle norme sull’acquisto dei beni. La Corte giudica questa valutazione non solo plausibile in fatto, ma giuridicamente corretta. Pur ribadendo che la fissazione dei limiti spetta all’Amministrazione, il provvedimento differenziato deve trovare giustificazione nelle esigenze del regime speciale, individuate alla luce della Corte cost. n. 186 del 2018: impedire i rapporti con il sodalizio criminale e le condotte di fidelizzazione e riaffermazione del potere criminale.
Tali dinamiche sono state ritenute non influenzabili da un incremento limitato della provvista, peraltro in un contesto che vieta l’acquisto di beni eccedenti il fabbisogno individuale, ai sensi dell’art. 14, commi 7, 8 e 9, d.P.R. n. 230/2000. Il ricorso, sostanzialmente reiterativo e a-specifico, non intacca la motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso è quindi rigettato e, per la natura pubblica della parte ricorrente, non si fa luogo a condanna alle spese (Sez. U n. 3775 del 21/12/2017).
Nota della Redazione
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