Inammissibile l’appello che non si confronta con le ragioni della condanna (Cass. pen. Sez. III n. 35408 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di forma dell’impugnazione, l’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. impone che, per ogni richiesta, l’appello enunci in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato. Il gravame è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando non si misura con gli argomenti posti a fondamento della decisione di condanna. Non basta prospettare una diversa lettura della vicenda: occorre il confronto con gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado, anche per confutarli. La declaratoria di inammissibilità per difetto del requisito di specificità preclude l’esame nel merito delle censure.
Il Fatto
Con sentenza del 30.01.2026 la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Monza lo aveva giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006. La Corte territoriale rilevava che l’atto di appello, incentrato su un unico argomento, non si confrontava con gli argomenti a fondamento della condanna.
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. e un vizio di motivazione. Il gravame, pur sintetico, avrebbe comunque offerto una chiave di lettura delle vicende oggetto del giudizio, con piena correlazione tra la richiesta assolutoria e i motivi proposti, nella prospettiva dell’ipotesi di cui all’art. 256-bis, comma 6, d.lgs. n. 152 del 2006.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla norma sulla forma dell’impugnazione. L’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. stabilisce che l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione investiti. Si tratta di un requisito di ammissibilità, non di un criterio elastico di valutazione.
Su questa base la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il gravame, evidenziando l’assenza di confronto con gli argomenti a sostegno della sentenza di condanna. Il giudice di legittimità ritiene la decisione immune da censure.
Il percorso argomentativo si snoda sugli elementi valorizzati dal Tribunale e del tutto taciuti nell’atto di appello. Il gravame era sostenuto da un unico argomento: l’imputato avrebbe appiccato il fuoco soltanto a erbacce, come dichiarato sin dalle immediatezze e come documentato da una fotografia scattata dalla polizia giudiziaria. Ebbene, questo profilo non si misurava con i numerosi elementi che fondavano l’ipotesi accusatoria.
In particolare, gli operanti — intervenuti su richiesta di residenti che da giorni lamentavano fumo e odore acre di gomma bruciata — avevano riscontrato un fuoco in corso, con oggetto sì erbacce, ma anche un accumulo di materiale plastico, di pneumatici esausti e di vetroresina. Quanto all’unica fotografia richiamata, la sentenza impugnata ha sì sottolineato che essa non forniva effettivi elementi a sostegno dell’accusa, ma ha anche evidenziato che tale dato, del tutto isolato perché sostenuto dalle sole dichiarazioni dell’imputato, non era in grado di superare gli ulteriori elementi probatori, invero taciuti nel gravame.
La Corte di merito ha dunque adeguatamente riscontrato l’assenza di un essenziale requisito di ammissibilità, ossia il confronto con gli argomenti posti a fondamento della pronuncia di condanna impugnata. Il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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