Conclusioni scritte in appello e motivi nuovi: limiti e inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 35661 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le conclusioni scritte depositate dalla difesa nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen., hanno funzione illustrativa dei motivi già proposti e non possono introdurre questioni nuove. La richiesta di rideterminazione della pena nei minimi edittali, formulata per la prima volta nelle conclusioni, integra motivo nuovo soggetto al termine di quindici giorni prima dell’udienza e, se tardiva, è inammissibile. È inoltre inammissibile, per difetto di interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., il motivo che censuri l’avvenuta qualificazione del fatto nella fattispecie meno grave, prospettando la riconduzione a quella più severamente punita.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 25 marzo 2026, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per il delitto di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen. Avverso tale decisione il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
Con il primo si è denunciata la mancata valutazione delle conclusioni scritte depositate in appello, dalle quali era stata avanzata, per la prima volta, la richiesta di rideterminazione della pena nei minimi edittali. Con il secondo si è contestata la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che le operazioni di incasso degli assegni integrassero il più grave delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che le conclusioni difensive erano state depositate l’11 marzo 2026, mentre l’udienza di appello si era tenuta il 25 marzo 2026. L’art. 598-bis cod. proc. pen. consente il deposito delle conclusioni scritte fino a cinque giorni prima dell’udienza, mentre il termine di quindici giorni riguarda le richieste e i motivi nuovi.
Nel caso concreto, le conclusioni contenevano anche una domanda di rideterminazione della pena formulata per la prima volta in appello. Tale deduzione, pur inserita in conclusioni tempestivamente depositate, integra un motivo nuovo, soggetto al distinto termine di quindici giorni e dunque tardivo. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ne aveva rilevato l’inammissibilità.
La Corte ha aggiunto che la richiesta risultava del tutto generica, essendosi il difensore limitato a invocare il minimo edittale senza indicare alcun elemento specifico idoneo a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice di secondo grado non era quindi tenuto a esaminarla. La censura investiva, inoltre, un punto della decisione non ritualmente devoluto con l’atto di appello, con il quale era stata contestata esclusivamente la sussistenza degli elementi oggettivi della fattispecie. I motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. hanno funzione soltanto integrativa o illustrativa dei motivi principali e non possono introdurre questioni non devolute, operando la preclusione dell’art. 167 disp. att. cod. proc. pen.
Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che non è desumibile alcun concreto e attuale interesse all’impugnazione richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., poiché la ricorrente lamentava l’applicazione della fattispecie meno grave di ricettazione in luogo di quella di riciclaggio, punita più severamente. Il motivo era, inoltre, meramente reiterativo delle censure già disattese dalla Corte territoriale. Quest’ultima aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia di distinzione tra ricettazione e riciclaggio, secondo cui integra la ricettazione, e non il riciclaggio, la condotta di chi versi sul proprio conto corrente assegni di provenienza illecita allorché rimangano inalterati gli elementi identificativi dei titoli e dell’istituto emittente.
Nel caso di specie i giudici di merito avevano accertato che l’imputata si era limitata a realizzare le ordinarie operazioni necessarie all’incasso degli assegni, senza alterazioni o manipolazioni dei titoli né condotte volte a schermare la provenienza delle somme, difettando gli elementi di sostituzione o di ostacolo all’accertamento che caratterizzano il riciclaggio. All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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