Nomina del direttore generale solo se già dirigente: danno erariale (Corte dei Conti Sez. III App. n. 212 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento e la proroga dell’incarico di direttore generale di un comune richiedono, in capo al designando, il possesso della qualifica di dirigente, acquisita mediante pubblico concorso ovvero mediante legittima assunzione a tempo determinato. Il temporaneo esercizio di funzioni dirigenziali, disposto dalla giunta in via strumentale, non integra il requisito della qualifica e non equivale al possesso dello stato giuridico dirigenziale. La procedura selettiva costruita per far conseguire artificiosamente il titolo mancante è illegittima e fonte di danno erariale. La responsabilità è dolosa, anche nella forma del dolo eventuale, per chi ha ideato tale meccanismo; è a titolo di colpa grave, in via sussidiaria, per la giunta che vi ha prestato acquiescenza. La compensatio lucri cum damno va calcolata in modo omogeneo, al lordo degli oneri riflessi, senza elidere del tutto il nocumento.

Il Fatto

La vicenda origina da una segnalazione della minoranza consiliare del Comune di Rovereto al procuratore regionale contabile. Alla base vi è il conferimento al medesimo soggetto di un incarico di dirigente a tempo determinato e del contestuale ruolo di direttore generale dell’ente locale. Il prescelto, già funzionario amministrativo di categoria D in posizione di comando, non era però in possesso della qualifica dirigenziale richiesta dalla disciplina regionale.

La Sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, con sentenza n. 81/2021, ha ravvisato una responsabilità amministrativa. Il segretario generale, il sindaco e il dirigente del servizio personale sono stati condannati in via principale a titolo di dolo; i componenti della giunta e alcuni funzionari in via sussidiaria a titolo di colpa grave. Avverso la decisione hanno interposto appello i condannati, con ricorsi principali e incidentali poi riuniti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha scrutinato le questioni di rito secondo il principio della gradualità. È stato dichiarato inammissibile, per deposito tardivo oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 180 c.g.c., l’appello incidentale della funzionaria subentrata al segretario generale.

La Corte ha poi dichiarato inammissibile l’appello incidentale del procuratore regionale, sottoscritto da un viceprocuratore generale privo di delega: l’art. 189 c.g.c. riserva la legittimazione a impugnare al procuratore regionale competente o al procuratore generale. Ha escluso che la situazione di incompatibilità addotta a giustificazione potesse supplire al difetto di legittimazione processuale, non sanabile per i procedimenti pendenti alla data spartiacque del 28 febbraio 2023. Sono stati dichiarati inammissibili, perché sorti direttamente dalla sentenza notificata e non dall’impugnazione avversaria, anche i gravami delle componenti esterne della commissione giudicatrice.

Nel merito, il Collegio ha confermato l’interpretazione della norma primaria regionale già offerta in primo grado. L’art. 42, comma 2, del d.P. Reg. n. 2/L del 2005, oggi art. 134 della legge regionale n. 2/2018, individua il direttore generale nell’ambito della categoria dei dirigenti: la scelta del sindaco può cadere sul segretario comunale, su un dirigente di ruolo o su un dirigente assunto a tempo determinato. Il possesso della qualifica dirigenziale costituisce requisito imprescindibile e non è surrogabile dall’esercizio temporaneo di funzioni dirigenziali. La Sezione ha respinto la tesi per cui il criterio dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 sarebbe identico e sovrapponibile, sottolineando che la norma regolamentare secondaria non può modificare la previsione primaria.

La Corte ha inoltre escluso la qualificazione della nomina come atto politico insindacabile, atteso che la verifica concerne la sussistenza dei requisiti soggettivi e non il merito della scelta fiduciaria. Quanto al soggettivo, ha confermato il dolo eventuale per chi ha costruito la procedura e la colpa grave per la giunta. Infine, ha rideterminato il danno applicando la compensatio lucri cum damno al lordo degli oneri riflessi, con esclusione delle somme per gli incarichi dirigenziali ad interim, ridimensionando il quantum rispetto alla sentenza impugnata senza però annullarlo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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