Ricalcolo pensione con aliquota 2,44% per gli anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 41 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricalcolo del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici cessati dopo il 31 dicembre 1995, la quota retributiva della pensione va determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di servizio maturati a tale data, applicando per ogni anno utile il coefficiente annuo del 2,44%. L’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 non è riservato ai soli soggetti cessati dal servizio con un’anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni. Il criterio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 12/QM/2021 contempera la normativa di favore con la disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995, attraverso un meccanismo proporzionale all’anzianità posseduta al 31 dicembre 1995.

Il Fatto

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto all’appellato, in applicazione dei benefici di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza con applicazione del coefficiente del 2,44% per gli anni di servizio prestati sino al 31 dicembre 1995. L’INPS era stato condannato alla corresponsione dei ratei pensionistici differenziali arretrati, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria secondo la regola dell’assorbimento, con spese compensate.

Avverso tale statuizione l’Istituto ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995. Secondo l’appellante, l’aliquota di rendimento unitaria sarebbe riservata ai soli soggetti cessati dal servizio con un’anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni. L’appellato ha chiesto il rigetto del gravame e, in subordine, il riconoscimento del diritto al ricalcolo con aliquota del 2,445%.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato la censura dell’Istituto muovendo dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2021, richiamata dal giudice di primo grado. Quel precedente nomofilattico ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione della quota retributiva della pensione in godimento, calcolata sull’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.

Il Collegio ha ripreso la ratio di quella decisione, finalizzata a contemperare la normativa di favore dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 con la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 335/1995. Il meccanismo di quantificazione della quota retributiva per i soggetti entrati nel sistema di calcolo contributivo al 31 dicembre 1995 è articolato in misura proporzionale rispetto all’anzianità di servizio posseduta a quella data.

Su questa base la Sezione ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente riconosciuto all’appellato il diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza, con applicazione del coefficiente del 2,44% annuo per ogni anno utile, in conformità alla SSRR 12/QM/2021. La decisione impugnata è stata quindi giudicata immune da censure.

L’appello dell’INPS è stato conseguentemente rigettato. Quanto alle spese di difesa, la novità introdotta dal recente intervento dell’organo nomofilattico ne ha giustificato l’integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.; nessun provvedimento è stato adottato sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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