Riliquidazione pensione militare con aliquota 2,44% per ogni anno utile al 1995 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 74 del 22.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai quindici anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. L’aliquota del 2,44% si applica anche a chi aveva maturato meno di quindici anni al 31.12.1995. Il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devoluta alla Corte dei conti consente di riconoscere la riliquidazione anche se in primo grado era stata invocata una diversa aliquota, poiché il petitum sostanziale era comunque volto al ricalcolo. Sulle differenze dovute sono riconosciuti gli interessi legali integrati dalla svalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare in congedo dal 16.9.2004, è titolare di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni. Egli ha impugnato il decreto di concessione della pensione emesso dal Comando generale della Guardia di finanza, lamentando che la quota retributiva maturata fino al 31.12.1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione territoriale ha respinto il ricorso, ritenendo la norma invocata non applicabile, e ha dichiarato inammissibile la domanda formulata in corso di causa relativa al coefficiente di calcolo indicato dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021. L’interessato ha proposto appello, chiedendo la riliquidazione della quota retributiva con l’aliquota annua del 2,445%. Il Collegio, dopo aver disposto il rinnovo della notifica al Ministero dell’economia e delle finanze, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione dichiara la contumacia dell’INPS, ritualmente evocato e non costituitosi. Nel merito, richiama i principi enunciati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti: la quota retributiva dei militari cessati con oltre venti anni di anzianità va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
La successiva sentenza n. 12/2021/QM, depositata il 9 settembre 2021, ha chiarito che tale aliquota trova applicazione anche nei confronti di coloro che al 31.12.1995 avevano maturato un’anzianità inferiore ai quindici anni. Di questi principi la Sezione ha fatto applicazione costante, senza riscontrare nella fattispecie elementi che inducano a interpretazioni difformi.
Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto dell’appellante alla rideterminazione del trattamento di quiescenza applicando il coefficiente del 2,44% annuo per ogni anno di servizio utile maturato fino al 31.12.1995. L’accoglimento non è precluso dalla circostanza che in primo grado fosse stata chiesta l’aliquota unitaria del 44%.
Sul punto la Corte richiama la consolidata giurisprudenza sul carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica: al giudice è devoluto l’intero rapporto controverso, con il perimetro della giurisdizione che comprende tutte le questioni relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza della pensione. L’originaria domanda, pur imperniata sull’art. 54, era espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione, e le Sezioni riunite, attraverso una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, sono giunte alla determinazione di una percentuale di ricalcolo proprio come richiesto dal pensionato.
Infine, sulle somme dovute sono riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati dalla svalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT relativo all’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese di lite sono compensate in entrambi i gradi, in ragione dell’intervenuto mutamento della giurisprudenza.
Nota della Redazione
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