Omesso riversamento proventi lotto: debito sul coacervo delle giocate (Corte dei Conti Sez. III App. n. 6 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una ricevitoria del lotto, quale agente contabile ai sensi dell’art. 178 del R.D. n. 827/1924, è patrimonialmente responsabile verso l’Erario per le somme delle giocate ricevute presso il proprio punto di raccolta. L’art. 24 del d.P.R. n. 303/1990 non limita l’obbligo di riversamento a quanto effettivamente incassato, poiché il debito del concessionario si determina sul coacervo delle giocate effettuate, coincidente in via fisiologica con il riscosso, salvo il caso fortuito o la forza maggiore. La sentenza penale di assoluzione e il giudizio civile sull’ordinanza-ingiunzione non vincolano il giudice contabile, stante l’autonomia del giudizio di responsabilità erariale. La ludopatia, se non tempestivamente dimostrata e idonea a escludere la capacità di autodeterminazione, non elide l’elemento soggettivo della responsabilità contabile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta, in accoglimento della domanda della Procura, aveva condannato il titolare di una ricevitoria lotto al risarcimento del danno in favore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, per il mancato riversamento delle somme relative alle giocate di due settimane contabili, quantificate in euro 397.079,20 oltre interessi. L’odierno appellante aveva omesso di versare i proventi delle giocate effettuate presso il proprio punto di raccolta.

Con appello, l’appellante ha sostenuto l’inesistenza dell’obbligazione per contrasto con la sentenza penale di assoluzione e con la sentenza civile che aveva annullato l’ordinanza-ingiunzione dell’Agenzia, l’insussistenza del danno erariale per carenza dell’elemento oggettivo, l’incertezza del quantum e il difetto di imputabilità per ludopatia. La Procura Generale ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della condanna.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 194 c.g.c., la produzione documentale nuova effettuata per la prima volta in appello, tra cui la sentenza penale, già disponibile prima della conclusione del giudizio di primo grado. La relazione sanitaria, successiva ai fatti, descriveva peraltro un quadro nosografico già rappresentato ai giudici di primo grado.

Quanto al preteso contrasto di giudicati, il Collegio ha ribadito la piena indipendenza del processo contabile rispetto a quelli civile e penale, richiamando la costante giurisprudenza della Corte dei Conti (Sez. I d’App. n. 6 del 2019; Sez. II d’App. n. 182 del 2019; Sez. III d’App. n. 22 del 2019). Il pericolo di contrasto pratico di giudicati rileva solo nei casi in cui la legge attribuisce efficacia alla sentenza penale irrevocabile, ai sensi degli artt. 651 e ss. c.p.p. Il giudice contabile è preposto a sanzionare non l’appropriazione di denaro altrui, ma l’omesso riversamento di provvista nelle casse pubbliche.

Nel merito, la Corte ha respinto l’interpretazione del giudice civile dell’art. 24 del d.P.R. n. 303/1990. Alla luce dell’art. 1 della legge n. 528/1982, del contratto di concessione e dell’art. 178 del R.D. n. 827/1924, il concessionario è agente contabile e il suo debito si determina sul coacervo delle giocate effettuate, verificabile attraverso scontrini, matrici ed elenchi automatizzati. Solo un fatto impeditivo estraneo alla sua volontà, come la truffa patita nel precedente della Cassazione, può limitare l’obbligo a quanto presente in cassa.

Il Collegio ha inoltre escluso l’incertezza del credito: gli elenchi elaborati dall’amministrazione, lungi dall’essere mere dichiarazioni unilaterali, trovano riscontro nel numero di scontrini emessi e di matrici conservate. Quanto alla ludopatia, la certificazione postuma non dimostra una totale incapacità di autodeterminazione né l’incomprensione del ruolo di agente contabile.

Il rigetto di tutti i motivi ha comportato la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell’appellante alle spese del grado, pari a euro 144,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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