Polizia penitenziaria, coefficiente 2,44% solo dal rateo di gennaio 2022 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 90 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha portata innovativa e non di interpretazione autentica dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Esso estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile ai fini della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. Nei confronti dei trattamenti pensionistici già liquidati la disposizione opera con retroattività temperata: la riliquidazione è dovuta solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, senza arretrati per i ratei antecedenti. La soluzione è coerente con la copertura finanziaria calcolata includendo il personale cessato entro il 2021 e con la pronuncia della Corte costituzionale n. 33/2023.
Il Fatto
L’appellante, ex appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, in quiescenza con un’anzianità di servizio utile al 31 dicembre 1995 inferiore a diciotto anni, aveva chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico con il sistema misto, mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% in luogo del 35% applicato dall’INPS ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la sentenza n. 64/2021, aveva rigettato il ricorso. L’interessato ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e sostenendo che l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 avrebbe efficacia retroattiva, posto che alla data di redazione della norma rientrava nella nozione di militare anche la polizia penitenziaria. L’INPS ha chiesto la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’applicazione del coefficiente di rendimento di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 al personale della polizia penitenziaria cessato dal servizio con un’anzianità, al 31 dicembre 1995, inferiore ai diciotto anni, nell’ambito del sistema di calcolo misto disciplinato dall’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995.
Il Collegio richiama il principio di diritto delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che avevano calcolato la quota retributiva tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, e la successiva n. 12/2021/QM, che lo aveva esteso ai militari con anzianità inferiore a quindici anni. Tale orientamento era però riferito al personale militare. L’indirizzo maggioritario delle sezioni d’appello ha costantemente escluso l’applicabilità dell’art. 54 alla polizia penitenziaria, richiamando l’art. 1 della legge n. 395/1990, che qualifica il Corpo come forza di polizia a ordinamento civile e destinatario delle norme degli impiegati civili dello Stato, nonché l’art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 443/1992, che richiama il solo art. 52 del testo unico.
Il Collegio osserva che, anche dopo la smilitarizzazione, è rimasto applicabile il regime dell’art. 6 della legge n. 1543/1963, fatto salvo dalle norme richiamate: la pensione è ragguagliata, al compimento del ventesimo anno, al 44%, con aumento del 3,60% per ogni anno successivo. Al personale della polizia penitenziaria si applica dunque il trattamento proprio del personale civile. Il diritto a pensione sorge al verificarsi dei presupposti soggettivi e contributivi previsti dalla legge, e il fluire del tempo giustifica discipline differenziate, senza violazione dell’art. 3 Cost.
Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile il coefficiente elaborato per il personale militare. Il Collegio ne riconosce la finalità perequativa, ma esclude che si tratti di norma di interpretazione autentica: la disposizione è innovativa. Le sezioni centrali d’appello le hanno pertanto attribuito una retroattività temperata, applicabile ai trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore ma con effetti solo dal 1° gennaio 2022. Detto orientamento, recepito dall’INPS con la circolare n. 44/2022, è coerente con la copertura finanziaria calcolata includendo il personale cessato entro il 2021 e con la Corte costituzionale n. 33/2023.
In parziale accoglimento dell’appello, assorbita ogni altra questione, la Corte riconosce il diritto alla riliquidazione della pensione dal 1° gennaio 2022, senza arretrati antecedenti, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995. Sugli arretrati spettano interessi e rivalutazione secondo l’art. 167, comma 3, c.g.c. e i principi della sentenza delle SS.RR. n. 10/2002/QM. Le spese del grado sono compensate per reciproca soccombenza e per il mutamento della giurisprudenza e del quadro normativo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.