Restitutio in integrum e contributi sospensione cautelare: ricorso inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 194 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico fondata sulla valorizzazione contributiva delle retribuzioni non percepite durante la sospensione cautelare dal servizio è inammissibile se proposta prima che il datore di lavoro abbia riconosciuto e pagato le differenze economiche dovute a titolo di restitutio in integrum. Il riconoscimento di tali somme a fini previdenziali è condizionato al previo adempimento del datore di lavoro, che deve versare la contribuzione sulle somme erogate per effetto della ricostruzione della carriera. Fino a quando non interviene la reintegrazione, l’assegno alimentare corrisposto al dipendente sospeso conserva natura assistenziale e non retributiva, sicché la contribuzione a esso eventualmente ricollegata è valorizzabile solo per effetto della sopravvenuta restitutio in integrum. La Corte dei conti ha giurisdizione sulla costituzione della posizione assicurativa e sulla misura del trattamento pensionistico dell’ex dipendente pubblico, anche se la pensione è erogata dall’AGO.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di aziende sanitarie provinciali siciliane, aveva chiesto all’INPS la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti con trasferimento della contribuzione versata nel fondo speciale. L’Istituto, con nota del 23.4.2018, aveva quantificato in euro 48.517,42 l’importo da trasferire, escludendo taluni periodi nei quali il dipendente era stato sospeso in via cautelare dal servizio per un procedimento penale conclusosi con assoluzione piena.
Il ricorrente ha quindi agito dinanzi alla Corte dei conti, dopo che il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione, invocando gli artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 3/1957 e chiedendo la ricostituzione della posizione assicurativa con il computo dei periodi contributivi omessi e la riliquidazione della pensione. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, eccependo in subordine la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile afferma anzitutto la propria giurisdizione. Rientrano nella competenza della Corte dei conti tutti i ricorsi avverso i provvedimenti di trattamenti di quiescenza, riscatto, computo o ricongiunzione dei servizi a fini pensionistici. Il criterio di collegamento è la materia, e la circostanza che la pensione sia erogata dall’AGO non sposta la controversia, perché il punto in contestazione resta la misura del trattamento spettante nel periodo di pubblico impiego.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorrente chiede la valorizzazione a fini pensionistici di voci retributive riconducibili all’art. 97 del d.P.R. n. 3/1957, che, per sua stessa ammissione, non ha percepito. La domanda è quindi prematura: il riconoscimento di queste somme a fini previdenziali è condizionato al preventivo riconoscimento e pagamento da parte del datore di lavoro, circostanza non verificatasi. La riliquidazione potrà avvenire solo dopo l’invio di nuova certificazione contributiva, che presuppone il pagamento delle differenze economiche mai percepite.
La Corte esclude di poter pronunciarsi autonomamente sulla spettanza di tali emolumenti. La restitutio in integrum comporta ricostruzione della carriera, pagamento delle retribuzioni non corrisposte e versamento delle contribuzioni, con natura retributiva e non risarcitoria. Il datore di lavoro deve versare i contributi sulle somme erogate per effetto della ricostruzione della carriera. La rideterminazione del trattamento pensionistico è dunque effetto mediato e indiretto dell’accertamento, da compiere in sede di giurisdizione ordinaria, dell’obbligo del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione contributiva.
Il giudice richiama il principio per cui le pretese di contenuto contributivo del lavoratore verso l’ente di appartenenza afferiscono al rapporto di lavoro e restano estranee al rapporto previdenziale, non configurandosi un rapporto trilaterale ma tre distinti rapporti bilaterali. Fino alla reintegrazione, l’assegno alimentare percepito dal dipendente sospeso conserva natura assistenziale: ciò non pone in discussione i presupposti applicativi dell’art. 8, terzo comma, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973, ma comporta che la contribuzione ricollegata all’assegno sia valorizzabile solo in caso di sopravvenuta restitutio in integrum. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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