Giudizio di ottemperanza pensionistica e giudicato a formazione progressiva (Corte dei Conti Sez. II App. n. 138 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza in materia pensionistica il giudice esercita poteri non meramente esecutivi, ma anche cognitori e attuativi, dando luogo a un giudicato a formazione progressiva. L’art. 218, comma 6, cod. giust. cont. gli consente di conoscere di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza e di integrare il dictum della sentenza di merito. Quando la pronuncia da eseguire si limiti a una statuizione di principio, dichiarando la spettanza astratta di un emolumento senza accertare in concreto la posizione del singolo, il giudice dell’ottemperanza può rilevare fatti preesistenti, come l’avvenuto conglobamento dell’indennità nello stipendio, che ne escludono la concreta spettanza. Non si configura né eccesso di potere cognitorio né violazione dell’art. 2909 cod. civ., perché l’ulteriore liquidazione darebbe luogo a un indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.

Il Fatto

Gli eredi di un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel 1990, hanno proposto appello avverso la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale per la Puglia, in sede di ottemperanza, aveva revocato la nomina del commissario ad acta e dichiarato che nessun ulteriore adempimento era dovuto dall’INPS. La vicenda trae origine da una sentenza di merito che aveva riconosciuto al dante causa l’indennità pensionabile di cui all’art. 2 della legge n. 57/1974, oltre all’assegno ad personam previsto dal CCNL Ferrovieri 1990/1992.

Dopo una prima ottemperanza, gli eredi avevano chiesto la sostituzione del commissario per ottenere il conteggio degli importi. Il giudice territoriale, invece, ha ritenuto che l’indennità fosse già stata conglobata nello stipendio dal 1° ottobre 1978 e che la riliquidazione effettuata dall’INPS fosse conforme alle statuizioni di principio, revocando il commissario e condannando gli istanti alle spese. Da qui l’appello, fondato sull’asserita violazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello ricostruisce innanzitutto la natura del giudizio di ottemperanza pensionistico, oggi disciplinato dagli artt. 217 e 218 cod. giust. cont. Gli appellanti ne censurano un eccesso di potere cognitorio, sostenendo che esso avrebbe funzione essenzialmente esecutiva, con margini cognitivi limitati all’interpretazione del giudicato.

Il Collegio richiama la sentenza n. 214/2023 della stessa Sezione, resa in un giudizio sovrapponibile, che aveva già qualificato la pronuncia di merito come mera statuizione di principio. In essa la Corte dei conti, nel delineare la struttura del giudizio di ottemperanza, ha affermato che esso è spesso processo di accertamento, potendo rinvenirsi profili cognitori della sussistenza dell’obbligo da eseguire e del suo inadempimento.

Nemmeno l’orientamento amministrativo invocato dagli appellanti regge: secondo la sentenza richiamata, l’azione di ottemperanza non è inquadrabile nello schema della mera azione esecutiva, ma presenta profili cognitori, dando luogo al giudicato a formazione progressiva. Il giudice dell’ottemperanza è così il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato.

Su questa base, la sentenza di merito non può qualificarsi di accertamento: essa si era limitata ad affermare la spettanza dell’indennità, senza svolgere alcun accertamento documentale sulla posizione pensionistica di ciascun ricorrente. La sentenza impugnata, invece, ha verificato che l’indennità era già stata conglobata nello stipendio dal 1° ottobre 1978, integrando la statuizione di principio nel senso della non spettanza in concreto dell’emolumento, perché già percepito.

Pertanto non vi è violazione dell’art. 2909 cod. civ.: l’ulteriore riliquidazione si tradurrebbe in un indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., con ingiustificato arricchimento del pensionato e danno erariale per l’INPS. L’appello è rigettato, con condanna degli appellanti alle spese di difesa in favore dell’INPS, quantificate in euro 1.500,00, e nulla per le spese di giustizia stante la gratuità delle controversie previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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