Nessuna supervalutazione dell’anzianità per le missioni ONU equiparate alle campagne di guerra (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 34 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della supervalutazione dell’anzianità di servizio previsto dall’art. 18 d.P.R. n. 1092/1973 per le campagne di guerra non si estende al servizio prestato dal militare in zone d’intervento per conto dell’ONU. L’articolo unico della legge n. 1746/1962 opera un rinvio alla sola consistenza del beneficio, non all’intera disciplina delle campagne di guerra, e non consente di assimilare le missioni di pace ai conflitti armati. La Corte costituzionale n. 240 del 2016 esclude l’esistenza nell’ordinamento di un principio generale di assimilazione tra operazioni militari armate svolte all’estero e conflitto armato. Il riconoscimento della campagna di guerra presuppone un’espressa dichiarazione di belligeranza, di spettanza del Capo dello Stato e non dello Stato maggiore della Difesa. Il requisito dei tre mesi di servizio per anno solare si applica anche alle campagne diverse da quelle del periodo 1940-1945, per il rinvio dinamico della legge n. 1746/1962.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei carabinieri con il grado di vicebrigadiere e collocato a riposo per riforma, titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, chiede l’accertamento del diritto all’aumento dell’anzianità di servizio per il periodo superiore a tre mesi in cui ha prestato servizio all’estero presso la missione in Kosovo per conto dell’ONU.

Il ricorrente invoca l’articolo unico della legge n. 1746/1962, l’art. 18 d.P.R. n. 1092/1973, l’art. 1858 d.lgs. n. 66/2010 e l’art. 3 della legge n. 390/1950, e chiede la condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione delle differenze economiche. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri eccepisce il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per carenza di istanza amministrativa; l’INPS eccepisce l’improcedibilità per mancanza della previa domanda amministrativa e la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la propria giurisdizione: la causa attiene direttamente al computo dei servizi prestati alla stregua del d.P.R. n. 1092/1973 e involge tipicamente il rapporto pensionistico. La questione viene definita nel merito in applicazione del principio della ragione più liquida, richiamando Cass. n. 11458 del 2018.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 18 d.P.R. n. 1092/1973 aumenta il servizio computabile di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta, richiedendo almeno tre mesi di servizio per anno solare. Il requisito cronologico, riferito all’art. 1 della legge n. 390/1950 per le campagne del periodo 1940-1945, si applica anche alle campagne diverse per il rinvio dinamico della legge n. 1746/1962.

Il nodo interpretativo riguarda l’ampiezza del rinvio: se l’estensione dei benefici ai militari impiegati per conto dell’ONU comporti anche il rispetto dei requisiti oggettivi previsti dall’art. 2 della legge n. 390/1950. La Sezione ritiene che l’attribuzione del beneficio spetti a chi abbia prestato effettivo servizio nelle zone d’intervento, ma che l’estensione riguardi la sola consistenza del beneficio e non l’intera disciplina delle campagne di guerra.

L’interpretazione estensiva non è seguita. La Corte rileva che nell’ordinamento manca una normativa che riconosca espressamente tali benefici al personale in servizio per conto dell’ONU. Le missioni di pace, pur dispiegate in zone ad alto rischio, non sono assimilabili alle campagne di guerra, che presuppongono un’espressa dichiarazione di belligeranza del Capo dello Stato. La nota operativa dell’INPDAP del 2008, incline a circoscrivere il diritto, è dichiarata non persuasiva.

La Sezione aderisce alla Corte costituzionale n. 240 del 2016, interpretativa di rigetto, che esclude un principio generale di assimilazione tra operazioni militari armate all’estero e conflitto armato, e richiama il consolidato orientamento della Corte dei conti (SS.RR. n. 21/QM del 2018; Sez. II n. 231 del 2018; Sez. I n. 140 del 2019; Sez. I n. 552 del 2015). Poiché il servizio svolto non è consistito in alcuna partecipazione a conflitti armati, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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