Appello pensionistico, inammissibile la censura sulla dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 13 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, il giudizio davanti alla Corte dei conti non è un giudizio sull’atto ma sul rapporto: oggetto del contendere è l’accertamento del diritto soggettivo pensionistico, non la legittimità del provvedimento di diniego. Ne deriva che l’eventuale difetto di motivazione dell’atto amministrativo non ne determina l’annullamento ove il diritto risulti comunque conforme alla legge. L’art. 170 cod. giust. cont. limita l’appello ai soli vizi di diritto e qualifica come motivi di fatto le questioni relative alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, alla classificazione e all’aggravamento. Il gravame non è devolutivo: il giudice d’appello non può sindacare il risultato della valutazione del primo giudice, ma solo verificare la coerenza logica esterna della motivazione. Il vizio motivazionale sulle questioni di fatto è deducibile unicamente in caso di motivazione assente o apparente, per tale intendendosi quella che non rivela la ratio decidendi, o che sia irriducibilmente contraddittoria, perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico, aveva chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata per l’infermità diagnosticata come gastroduodenite bulbare erosiva, sostenendone la dipendenza da causa di servizio. L’INPS aveva rigettato la domanda con decreto, sul presupposto del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio e del giudizio della Commissione medico-legale, che avevano escluso il nesso con il servizio.
Il giudice di primo grado, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, aveva rigettato il ricorso, ritenendo il parere dell’organo tecnico esente da vizi motivazionali. Il pensionato ha proposto appello, deducendo la nullità del provvedimento per motivazione per relationem non supportata dall’allegazione del parere e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti erronei, con richiesta di riconoscimento della pensione in misura maggiore e, in subordine, di rimessione degli atti al primo giudice.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la prima censura, relativa al difetto di motivazione del decreto pensionistico. Il giudizio pensionistico, pur prendendo le mosse dall’impugnazione dell’atto di diniego, è un giudizio sul rapporto: esso non tende alla demolizione del provvedimento, ma all’affermazione del diritto vantato. Ne segue che, anche ipotizzando un difetto o un’insufficienza motivazionale, il provvedimento non ne risulterebbe travolto ove se ne ravvisi la conformità a diritto. L’appellante è quindi privo di un interesse concreto alla relativa censura.
Il secondo motivo, formalmente prospettato come vizio di diritto, mira in realtà a sollecitare una rimeditazione della valutazione di non dipendenza dell’infermità dalla causa di servizio, attraverso un diverso apprezzamento di questioni fattuali. La censura è pertanto inammissibile.
La Corte richiama l’art. 170 cod. giust. cont., che in materia pensionistica ammette l’appello per i soli vizi di diritto e considera motivi di fatto, non deducibili, le questioni sulla dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio o di guerra, nonché quelle sulla classificazione e sull’aggravamento. Il mezzo di impugnazione è quindi non devolutivo: consente solo un sindacato esterno sull’intrinseca coerenza logica della motivazione, non un riesame del risultato valutativo raggiunto dal primo giudice.
Su questa linea si collocano le Sezioni riunite n. 10/QM/2000, secondo cui il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo quando costituisce motivo di diritto, cioè in caso di motivazione assolumente mancante o meramente apparente. Il dovere di motivazione, già previsto dall’art. 132 cod. proc. civ. e dall’art. 22 R.D. n. 1038/1933, è assurto a garanzia costituzionale per effetto dell’art. 111 Cost.
La Corte richiama altresì la Corte costituzionale n. 84/2003, che ha ritenuto ragionevole la limitazione dell’appello ai soli motivi di diritto, escludendo il controllo sulla sufficienza della motivazione e ammettendo quello sull’assoluta omissione o sulla mera apparenza. Nel caso concreto, il giudice territoriale ha fondato il rigetto sul parere medico-legale e sulla documentazione sanitaria, richiamando espressamente le conclusioni della Commissione medico-legale e dello specialista consultato. La ratio decidendi è chiaramente enucleabile, cosicché la doglianza tende solo a un riesame del merito non consentito. L’appello è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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