Riunione servizi statali e ricalcolo pensione con recupero indennità una tantum (Corte dei Conti Sez. II App. n. 188 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente che abbia prestato servizio, presso la stessa amministrazione statale, in due periodi distinti e che per il primo, interrotto senza maturazione del diritto a pensione, abbia percepito l’indennità una tantum, ha diritto alla riunione dei servizi ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza, con computo della totalità dei periodi prestati. L’operatività dell’art. 112 T.U. n. 1092/1973 non è ostacolata né dall’erogazione dell’indennità né dalla intervenuta rinuncia alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS, prevista dall’art. 124 T.U. n. 1092/1973, poiché il recupero dell’indennità a norma dell’art. 117, commi 2 e 3, T.U. n. 1092/1973 neutralizza il rischio di una doppia valutazione del medesimo periodo. La rinuncia non è condizionante quando la fattispecie non è integralmente sussumibile nell’art. 124, come nel caso di continuità qualitativa dei rapporti di lavoro con la medesima amministrazione statale.

Il Fatto

La parte appellata, già dipendente del Ministero della Difesa, aveva prestato servizio in due periodi distinti: dal 27/5/1978 al 4/1/1987, con cessazione per dimissioni, e dal 13/1/1992 al 31/3/2014, con cessazione per limiti di età. Per il primo periodo, inidoneo a generare un trattamento di quiescenza, aveva ottenuto l’erogazione dell’indennità una tantum e, all’atto delle dimissioni, aveva espressamente rinunciato alla costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS.

Alla definitiva cessazione, la pensione era stata liquidata computando il solo secondo periodo. La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, con sentenza n. 272/2020, aveva accolto la domanda di ricalcolo, riconoscendo il diritto al computo di entrambi i periodi, previa restituzione dell’indennità. L’INPS ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 112, 113, 115, 117, 124 e 126 del T.U. n. 1092/1973 e il rischio di duplicazione della valutazione contributiva.

La Motivazione della Corte

La Corte delimita anzitutto il perimetro dell’appello alla sola questione della computabilità del primo periodo di servizio, restando definitivi i capi non impugnati. Esclude, inoltre, che l’esecuzione spontanea della sentenza di primo grado da parte dell’INPS, in pendenza del termine per impugnare e senza notifica della sentenza, possa integrare acquiescenza preclusiva, data l’efficacia provvisoriamente esecutiva della pronuncia.

Nel merito, il Collegio respinge la tesi dell’Istituto secondo cui la valorizzazione del periodo più remoto ne duplicherebbe la valenza pensionistica. L’eventualità si porrebbe solo in assenza del recupero dell’indennità erogata: retrocedendo l’importo percepito, il rischio di doppia valutazione resta neutralizzato, secondo la previsione dell’art. 117, commi 2 e 3, T.U. n. 1092/1973.

Quanto alla rinuncia alla costituzione della posizione assicurativa, la Corte la ritiene poco significativa. Il tema avrebbe potuto porsi solo se la vicenda fosse integralmente sussumibile nell’art. 124 T.U. n. 1092/1973. La fattispecie presenta invece una peculiarità: la continuità qualitativa dei rapporti di lavoro, sempre alle dipendenze dello Stato, pur segmentati in due tronconi, il primo dei quali produttivo dell’indennità.

Tale peculiarità non può risolversi in pregiudizio per la pensionata, in presenza dell’istituto della riunione dei servizi statali di cui all’art. 112 T.U. n. 1092/1973, che attribuisce il diritto a un unico trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi prestati. L’appello è pertanto infondato e la sentenza di primo grado è confermata, con liquidazione delle spese in favore della parte appellata vittoriosa e distrazione in favore dei difensori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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