Appello pensionistico ammissibile per motivazione apparente e rimessione al primo giudice (Corte dei Conti Sez. II App. n. 192 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto e le questioni relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio, alla classifica o all’aggravamento sono espressamente qualificate dal legislatore come questioni di fatto. Il vizio di motivazione su tali questioni è deducibile in appello soltanto quando la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o presenti una motivazione apparente, cioè fondata su argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi, logicamente inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili. In tal caso il giudice d’appello annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni e rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Aeronautica Militare in congedo aveva chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata di 8^ categoria Tab. A, a decorrere dalla data del congedo, per una infermità osteoarticolare diagnosticata e già ascritta a categoria dalla competente CMO. Il ricorso era stato proposto contro il decreto negativo dell’Amministrazione e contro il parere di non dipendenza del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, dopo CTU sfavorevole e un supplemento istruttorio ordinato ma non eseguito dal consulente, aveva rigettato il ricorso, ritenendo la causa matura per la decisione ed evocando esigenze di economia processuale. L’ufficiale ha proposto appello, deducendo vizi di motivazione, difetto di istruttoria e violazione delle norme sul procedimento amministrativo. L’INPS e i Ministeri resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del gravame, per pretesa devoluzione di questioni di fatto.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, già accertato in primo grado con statuizione non impugnata, escludendo il riconoscimento delle spese di costituzione, essendo la notifica avvenuta ai soli fini della denuntiatio litis.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina dell’art. 170 c.g.c., che al comma 1 limita l’appello ai soli motivi di diritto e qualifica come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e alla classifica o aggravamento. Il comma 4 prevede che il giudice d’appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente costituente questione di fatto, rimetta gli atti al primo giudice.
Richiamando la giurisprudenza contabile formatasi già sotto il previgente art. 1, comma 5, legge n. 19/1994 e, in particolare, le Sezioni riunite n. 10/QM/2000, la Corte ha ribadito che il vizio di motivazione su questioni di fatto rileva come violazione di legge solo se si traduce in radicale assenza di motivazione o in motivazione apparente, e che il vizio deve risultare direttamente dal provvedimento, non richiedendo l’art. 111 della Costituzione un raffronto tra sentenza e materiale probatorio. Il principio è confortato dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 84 del 2003.
Su questa base la Corte ha ritenuto l’appello ammissibile e fondato. Il primo giudice aveva recepito integralmente il parere del CTU e limitato la disamina a una sola parte del rapporto circostanziato del 2007, quella relativa ai compiti di direzione e coordinamento, omettendo ogni considerazione della parte in cui si riferivano attività di concreta esecuzione dei lavori. L’omissione risultava tanto più significativa perché lo stesso giudicante, dopo aver inizialmente disposto un supplemento istruttorio, aveva poi revocato l’ordinanza con motivazione apodittica, pur a fronte del perdurante inadempimento del consulente e dell’invarianza del quadro probatorio.
La Corte ha quindi accolto il gravame, annullato la sentenza impugnata e rimesso gli atti al primo giudice in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello.
Nota della Redazione
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