Quota retributiva pensione militari sistema misto e aliquota 2,44% (Corte dei Conti Sez. II App. n. 30 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile. Il principio, affermato dalle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, supera la tesi che riservava l’aliquota del 44% ai soli militari con anzianità compresa tra 15 e 20 anni. L’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 non consente, dunque, una lettura restrittiva idonea a escludere il beneficio per gli anzianità inferiori ai 15 anni.

Il Fatto

Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza dal 1° marzo 2017 con un’anzianità contributiva utile di 37 anni, 6 mesi e 22 giorni, di cui 13 anni, 7 mesi e 17 giorni alla data del 31 dicembre 1995, era soggetto al calcolo della pensione con il sistema misto. La Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, con la sentenza n. 74/2021, aveva accolto parzialmente il ricorso, applicando alla quota retributiva il coefficiente annuo del 2,44%.

L’INPS ha proposto appello, contestando la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995. L’Istituto sosteneva che l’aliquota del 44% andasse riferita ai soli militari cessati con un’anzianità compresa tra 15 e 20 anni, richiamando la sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda la modalità di computo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto in favore di un ex militare cessato con oltre 20 anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai 15 anni. La Sezione ha ritenuto l’appello infondato, in coerenza con l’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite.

Il Collegio richiama la sentenza n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, che ha enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Tale pronuncia ribadisce la soluzione già offerta dalla sentenza n. 1/2021/QM, alla quale il primo giudice aveva conformato le proprie statuizioni.

La Corte osserva che la sentenza n. 12/2021/QM è maggiormente pertinente alla vicenda, essendo stata pubblicata successivamente alla decisione di primo grado. Il rinvio al percorso argomentativo dell’Organo nomofilattico è giustificato dal canone della sinteticità, elevato dal codice della giustizia contabile a principio generale.

Non residua, dunque, alcun margine di incertezza sulla spettanza del diritto all’applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota parte della pensione calcolata con il sistema retributivo. L’appello è stato respinto.

Le spese sono state integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità dell’orientamento nomofilattico intervenuto dopo la proposizione dell’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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