Riliquidazione pensione mista militare: coefficiente 2,44% anche sotto i 15 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 26 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il coefficiente contemplato dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 opera anche per la fascia contributiva inferiore ai 15 anni, poiché la disposizione non distingue in base alla durata del servizio prestato. La novità dell’orientamento nomofilattico intervenuto in pendenza del gravame giustifica la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Il Fatto
Un ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare, collocato in quiescenza nel maggio 2018, aveva impugnato il provvedimento di liquidazione della pensione, quantificata col sistema misto perché alla data del 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità utile di 12 anni, 4 mesi e 18 giorni. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del diritto a vedersi applicato il coefficiente più favorevole previsto dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quello dell’art. 44 dello stesso testo normativo.
La Sezione giurisdizionale per la Puglia, in composizione monocratica, aveva respinto la domanda, ritenendo che il numero degli anni maturati al 31 dicembre 1995 non integrasse il requisito previsto dalla disposizione invocata. Il pensionato ha proposto appello, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 54 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, richiamando la giurisprudenza di merito e nomofilattica favorevole. L’Inps si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito il quadro interpretativo di riferimento muovendo dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021, che aveva definito il contrasto giurisprudenziale sulla generale applicabilità dell’art. 54. Con quella pronuncia le Sezioni riunite avevano enunciato il principio secondo cui la quota retributiva della pensione va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente annuo determinato nel 2,44%, ma con riferimento ai militari che a quella data vantavano un’anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni.
La fascia contributiva inferiore ai 15 anni era rimasta priva di supporto interpretativo. Da qui il deferimento di una ulteriore questione di massima, decisa dalle Sezioni riunite n. 12/QM/2021, che hanno affermato il principio dell’applicabilità dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile anche nei confronti del personale militare cessato con anzianità superiore a 20 anni e con meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.
Il Collegio ha aderito a questo percorso argomentativo, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata delle Sezioni di appello. Nel caso di specie, l’appellante vantava al 31 dicembre 1995 un’anzianità di servizio di 12 anni, 4 mesi e 18 giorni, dunque inferiore ai 15 anni: condizione che integra esattamente l’ipotesi disciplinata dalla sentenza nomofilattica.
In riforma della sentenza impugnata, la Corte ha riconosciuto all’appellante, dalla data del collocamento in congedo, il diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo del 2,44%. Su ciascun rateo arretrato è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo.
Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la novità interpretativa introdotta dall’orientamento nomofilattico intervenuto in pendenza del gravame, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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