Estinzione del processo per decesso dell’appellante e intrasmissibilità del debito erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 143 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale il decesso dell’appellante integra un evento interruttivo che impone di verificare la possibilità di riassunzione nei confronti degli eredi. Quando la Procura generale dichiara in udienza che non sussistono i presupposti per la riassunzione, ai sensi dell’art. 108, comma 6, cod. giust. cont., il giudice pronuncia l’estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall’evento e dei suoi eredi. La trasmissibilità del debito erariale agli eredi, prevista dall’art. 1, comma 1, ultima parte, legge n. 20/1994, opera solo nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi. L’accertamento di una responsabilità a titolo colposo, con applicazione del potere riduttivo, esclude entrambi i presupposti e impedisce la trasmissione del debito.

Il Fatto

La vicenda origina da un giudizio di responsabilità erariale promosso dalla Procura regionale per la Campania nei confronti di due funzionari di un ente locale, ai quali era stato contestato un danno complessivo di euro 73.637,62 per diseconomie nell’approvvigionamento di energia elettrica destinata alla pubblica illuminazione. La Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 639/2022, aveva respinto l’eccezione di prescrizione e condannato uno solo dei convenuti, in qualità di responsabile del servizio Provveditorato ed Economato, al pagamento di euro 20.000,00, in luogo dell’importo contestato, per effetto del potere riduttivo. La posizione dell’altra convenuta era stata definita con rito abbreviato.

Il condannato ha proposto appello, articolando dodici motivi, tra cui l’illogicità della ripartizione del danno, la carenza di prova sulla certezza del pregiudizio e l’assenza di colpa grave. Con memoria depositata il 23 maggio 2024 il difensore ha comunicato il decesso dell’appellante. All’udienza del 24 maggio 2024 il P.M. ha dichiarato l’insussistenza delle condizioni per proseguire nei confronti degli eredi e ha chiesto la declaratoria di estinzione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la posizione dell’appellante alla luce del sopravvenuto decesso, rilevato con memoria depositata prima dell’udienza. La questione non attiene al merito dei motivi di impugnazione, ma alla sorte del processo a seguito dell’evento interruttivo.

Il P.M. ha dichiarato in udienza che non sussistono i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi. Tale dichiarazione, resa in conformità all’art. 108, comma 6, cod. giust. cont., implica che non vi siano le condizioni per la trasmissibilità del debito erariale ai sensi dell’art. 1, comma 1, ultima parte, legge n. 20/1994.

La Corte chiarisce la portata della norma sulla successione nel debito. La trasmissione agli eredi opera solo in presenza di due requisiti concorrenti: l’illecito arricchimento del dante causa e il conseguente indebito arricchimento degli eredi. La sentenza impugnata ha pronunciato a carico dell’appellante una responsabilità a titolo colposo, facendo ulteriore applicazione del potere riduttivo. Da tali circostanze si desume l’assenza di entrambi i presupposti.

Constatato che la Procura generale non ha inteso proseguire nell’azione di recupero ai sensi dell’art. 108, comma 6, cod. giust. cont., la Corte pronuncia l’immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall’evento interruttivo. Ne consegue che gli effetti della sentenza n. 639/2022 vengono meno nei confronti dell’appellante e degli eredi, mentre resta ferma la posizione dell’altra convenuta, definita con rito abbreviato. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell’art. 111 cod. giust. cont.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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