Controlli interni parzialmente adeguati e obbligo di potenziare il controllo qualità (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 188 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 per gli enti di maggiori dimensioni, integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo e ne costituisce strumento ricognitivo, volto a far emergere le eventuali irregolarità rilevate dagli organi di controllo interno. Il controllo esercitato dalla Sezione non si esaurisce nella verifica formale dell’adempimento, ma si estende all’adeguatezza funzionale ed effettiva del sistema, con particolare riguardo alle singole tipologie di controllo previste dal TUEL. In presenza di debolezze strutturali e organizzative, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’Ente ad adottare le necessarie misure correttive, richiamando la responsabilità del Segretario generale. Il controllo sulla qualità dei servizi, ove non attivato secondo le disposizioni degli artt. 147 e ss. del TUEL, costituisce criticità di sistema che impone l’implementazione delle relative metodologie, con estensione agli organismi partecipati.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana esamina il referto annuale del Libero Consorzio di Trapani sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l’esercizio 2021, redatto secondo le linee guida della Sezione delle autonomie e trasmesso dal Commissario. Il referto passa all’esame collegiale su richiesta del magistrato istruttore.

L’Ente ha adottato il regolamento dei controlli interni e ha dichiarato di esercitarli per tutte le tipologie previste. Dall’analisi emergono tuttavia alcune criticità, in particolare nel controllo sulla qualità dei servizi, non svolto secondo le disposizioni degli artt. 147 e ss. del TUEL.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la funzione del referto annuale. Esso è richiesto ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane e alle Province, ed è strutturato secondo le linee guida annuali della Sezione delle autonomie. Il referto concorre a completare il controllo svolto ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno.

Il sistema dei controlli interni è qualificato come presidio fondamentale per la sana gestione e come contrappeso dell’autonomia riconosciuta agli enti territoriali. Il suo mancato o parziale esercizio riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e rischia di indebolire i processi decisionali, con pericolo di frodi, abusi, sprechi o cattiva amministrazione.

Passando all’esame del caso, la Corte rileva che il rapporto tra report periodici programmati ed effettivamente prodotti non è soddisfacente e che l’Ente non ha ancora dato seguito alle osservazioni contenute in una precedente pronuncia della Sezione. Il funzionamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile è considerato complessivamente adeguato, pur con l’opportunità di sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità negli esercizi precedenti.

Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione rileva le carenze più significative: l’Ente non ha adottato e pubblicato la carta dei servizi, ha effettuato analisi sulla qualità effettiva solo per alcuni servizi, non estende le rilevazioni agli organismi partecipati e non effettua confronti sistematici con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni. Rispetto all’anno precedente non è stato realizzato alcun innalzamento degli standard di qualità.

Alla luce di tale quadro, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’Ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, a intraprendere le iniziative necessarie al superamento delle criticità, in particolare implementando il controllo sulla qualità dei servizi mediante il coinvolgimento degli stakeholder e l’estensione del controllo a tutti i servizi erogati dall’Ente e dagli organismi partecipati. Dispone inoltre la comunicazione delle iniziative intraprese e la trasmissione della pronuncia al Commissario e all’Organo di revisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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