Cessata materia del contendere e soccombenza virtuale nella riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. I App. n. 33 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cessata materia del contendere, la sopravvenuta ottemperanza dell’ente previdenziale alla decisione delle Sezioni Riunite che ha mutato l’orientamento applicativo determina l’estinzione del giudizio, quando le parti concludano conformemente in tal senso e l’avvenuto adeguamento risulti comprovato. La soccombenza virtuale non giustifica la condanna alle spese di difesa quando la soccombenza sia parzialmente reciproca rispetto all’originaria domanda e quando la denunciata inerzia dell’ente appaia giustificata dalla notevole mole di pratiche da smaltire all’indomani della decisione nomofilattica. Le spese di difesa vanno pertanto compensate, con nulla a provvedere su quelle di giudizio per la gratuità delle cause previdenziali.
Il Fatto
Un sottufficiale della Marina Militare, con anzianità di servizio al 31.12.1995 inferiore a quindici anni, proponeva ricorso per ottenere il riconoscimento dell’aliquota pensionabile del 44%, ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, in luogo di quella meno favorevole applicatagli. Il giudice di prime cure rigettava la domanda con sentenza n. 642/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia.
Proposto appello, l’interessato reiterava le censure già disattese, richiamando l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2021 e chiedendo la riforma della decisione con riconoscimento del diritto nella misura del 2,44% annuo. L’INPS resisteva deducendo il sopravvenuto pagamento delle differenze da riliquidazione con il rateo di giugno 2023 e chiedendo la cessata materia del contendere. L’appellante aderiva alla richiesta, insistendo però sulla condanna dell’ente alle spese per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva anzitutto che le parti hanno concluso conformemente e che risulta comprovata l’ottemperanza dell’ente appellato alla decisione delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2021. Sussistono dunque gli estremi per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alla domanda di rifusione delle spese di difesa, la Corte non la accoglie. Un primo argomento è che la soccombenza virtuale è parzialmente reciproca, avuto riguardo all’originaria domanda giudiziale: la pretesa iniziale non risultava integralmente fondata.
Un secondo e più rilevante argomento attiene alla giustificazione dell’inerzia contestata. La denunciata mancata tempestiva adesione della sede territoriale dell’ente alla circolare emanata nel dicembre 2021 appare giustificata dalla notevole mole di pratiche da smaltire, circostanza segnalata dal difensore dell’ente in udienza all’indomani della pronuncia nomofilattica.
Su tali basi le spese di difesa vengono compensate. Non vi è invece luogo a provvedere su quelle di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali. Il giudizio si chiude con la dichiarazione di estinzione e la compensazione, disattesa ogni contraria istanza.
Nota della Redazione
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