Omessa esibizione documentale INPS vale come prova dell’indebito insussistente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 84 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di riassunzione, l’omesso riscontro da parte dell’INPS all’ordine istruttorio impartito dal giudice contabile con ordinanza integra argomento di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e conferma indiretta della veridicità dei fatti allegati dalla controparte. Il comportamento processuale della parte che non esibisce la documentazione richiesta vale inoltre come prova che i documenti contenessero elementi sfavorevoli alla parte stessa, a norma dell’art. 210 c.p.c. Ne consegue che, in mancanza di riscontro documentale dell’amministrazione previdenziale, deve ritenersi non provato il superamento dei limiti di reddito che fonda il provvedimento di recupero e la relativa pretesa restitutoria. Il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento annullato, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di pensione diretta dall’11 luglio 1989 in qualità di ex insegnante e, dal 1° ottobre 1997, di pensione di reversibilità in qualità di vedovo. L’INPS, sulla base dei redditi dichiarati per il periodo gennaio 2003 – dicembre 2006, ha rideterminato l’importo mensile della reversibilità e ha contestato un indebito di euro 9.064,03.

La vicenda giunge alla Sezione territoriale in riassunzione: la sentenza di primo grado era stata annullata con rinvio dalla Sezione centrale d’appello, che aveva rinviato al giudice di merito l’accertamento sulla effettiva sussistenza dell’indebito. Con ordinanza n. 49/2018 il giudice contabile aveva chiesto all’INPS una relazione esplicativa sul superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e la copia della documentazione presupposta. L’incombente è rimasto inadempiuto nonostante i solleciti.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico prende atto che la questione già oggetto di rinvio non era stata risolta per inadeguatezza degli elementi probatori presenti agli atti. Il thema decidendum coincide quindi con l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa di recupero, non potendo la sola rideterminazione operata dall’Istituto assolvere all’onere probatorio che grava sull’amministrazione che agisce.

La Corte valorizza in primo luogo l’inerzia dell’INPS rispetto all’ordine istruttorio. L’art. 116 c.p.c. consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti. Nel caso concreto, il mancato riscontro si traduce in conferma indiretta della veridicità di quanto allegato dal ricorrente, che aveva contestato l’an della pretesa.

Assume rilievo autonomo anche l’art. 210 c.p.c.: il rifiuto di esibire i documenti richiesti può essere valutato quale prova che gli stessi contenessero elementi sfavorevoli alla parte che li avrebbe dovuti produrre. L’Istituto non ha offerto alcuna giustificazione all’inadempimento, esaurito il termine fissato e rimasti vani i solleciti.

Su queste basi la pretesa restitutoria resta priva di fondamento probatorio: non è dimostrato che i redditi del ricorrente abbiano superato le soglie che avrebbero potuto comportare la modifica del trattamento pensionistico. Il ricorso è quindi fondato e il provvedimento di recupero adottato dall’amministrazione va annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre oneri accessori, comprensive anche delle spese del giudizio di appello. Nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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