Responsabilità contabile del CAA per omessa verifica delle dichiarazioni del produttore (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 304 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il responsabile del Centro di assistenza agricola, cui la legge assegna il compito di certificare la documentazione prodotta dal richiedente e di verificarne la completezza formale e l’apparente legittimazione, risponde a titolo di dolo per aver validato schede contenenti dichiarazioni di disponibilità dei fondi macroscopicamente inattendibili. L’omissione dei controlli, protratta per più annualità e su un dichiarato oggettivamente identico e reiterato, esclude la buona fede del responsabile. La condotta del CAA concorre con quella del percettore nel determinare il danno erariale da indebita percezione dei contributi comunitari. La clausola di elusione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e la disciplina del Reg. (UE) n. 640/2014 fondano il recupero, indipendentemente dal rilievo quantitativo della superficie indebitamente dichiarata.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha evocato in giudizio il titolare di un’azienda agricola e il responsabile di un Centro di assistenza agricola, chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno erariale di euro 33.248,00 in favore di AGEA. La contestazione riguarda le Domande Uniche di Pagamento presentate fra il 2016 e il 2021: il produttore avrebbe attestato, mediante falsi dichiarativo-documentali, la disponibilità di terreni per i quali non vantava alcun titolo, in parte intestati a terzi al catasto e in parte concessi a pascolo con un contratto che non consentiva di qualificarli come superficie agricola ammissibile.

Il produttore non si è costituito. Il responsabile del CAA ha resistito sostenendo di aver acquisito il fascicolo solo nel 2016, che le particelle contestate erano state inserite da altri operatori e verificate da AGEA, e che le superfici non riconducibili a validi titoli non avevano prodotto alcuna utilità economica, essendo il portafoglio titoli inferiore alla superficie richiesta a premio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il regime del pagamento di base di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013. L’art. 32 subordina il sostegno all’attivazione dei diritti all’aiuto per ettaro ammissibile; l’art. 33 impone all’agricoltore di dichiarare le parcelle corrispondenti agli ettari ammissibili. La nozione di ettaro ammissibile, lettera a) dell’art. 4, par. 1, non coincide con la consistenza aziendale: rileva la superficie utilizzata, almeno prevalentemente, per attività agricola.

Su questa base la Corte ritiene fondata la doglianza sull’indebita dichiarazione di proprietà delle quattordici particelle di Novara di Sicilia. Gli accertamenti tramite SISTER e presso l’Agenzia delle Entrate hanno dimostrato che i cespiti appartengono a terzi e che non risultano contratti di affitto o comodato. Tale conclusione è ammessa dallo stesso responsabile del CAA, che l’ha data per scontata in buona fede.

Quanto al contratto di pascolo, il Collegio osserva che il punto 5 del negozio consentiva al conduttore di pascolare animali ma non di seminare erba. Poiché la lettera h) dell’art. 4, par. 1, subordina il prato permanente alla coltivazione, sia pure minimale, del terreno, la superficie concessa a pascolo non poteva integrare superficie agricola ammissibile. Il richiamo a Cass., Sez. III, 28321/2011 serve a distinguere il fitto agrario da figure contrattuali affini. La Corte esclude che il dato quantitativo assuma rilievo dirimente, operando la clausola di elusione del Reg. (UE) n. 1306/2013 in ragione del dolo, e richiama comunque la soglia del 20% del Reg. (UE) n. 640/2014.

La responsabilità del produttore è conclamata: era edotto della falsità delle dichiarazioni e del trattamento recuperatorio e sanzionatorio. Quanto al responsabile del CAA, il Collegio rileva che la condizione di proprietario non era accreditata da atti formali né da visure aggiornate, in difformità dalle indicazioni della circolare AGEA richiamata. Il compito di verificare la completezza formale delle DUP e l’apparente legittimazione a rendere le dichiarazioni rientrava nei compiti del Centro.

La reiterazione del dichiarato per più anni esclude la buona fede. La responsabilità è quindi qualificata come dolosa, con richiamo a precedenti della Corte di appello della Sezione Sicilia su profili sovrapponibili e al significato inferibile dalla mancata conservazione della documentazione obbligatoria. I convenuti sono condannati in solido al pagamento di euro 33.248,00, oltre rivalutazione e interessi, e delle spese di giustizia liquidate in euro 566,89.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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