Pensione di reversibilità all’orfano interdetto: decorrenza dalla morte del genitore (Corte dei Conti Sez. I App. n. 88 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di reversibilità spettante al figlio maggiorenne inabile al lavoro, la liquidazione del trattamento rientra tra quelle da effettuarsi a domanda degli interessati ai sensi dell’art. 160 d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente applicazione dell’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, che fissa l’effetto del pagamento al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda tardiva. Tuttavia, ove il beneficiario versi in stato di interdizione giudiziale, opera la sospensione del termine biennale prevista dall’art. 191, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973, sicché la decorrenza del trattamento deve essere individuata alla data di morte del dante causa. L’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973 non è norma limitata ai soli trattamenti privilegiati, ma disposizione di chiusura dei trattamenti di quiescenza in generale. I ratei arretrati sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2 r.d.l. n. 295/1939, convertito con modificazioni dalla legge n. 428/1985.

Il Fatto

Gli eredi legittimi di un soggetto deceduto propongono appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania che aveva rigettato la domanda del loro dante causa, finalizzata a ottenere la pensione di reversibilità in qualità di figlio maggiorenne inabile al lavoro. L’Inps aveva riconosciuto il trattamento soltanto dal primo giorno del mese successivo alla domanda, presentata il 5 agosto 2014, mentre il decesso del genitore risaliva al 31 dicembre 1985.

Gli appellanti chiedono che la decorrenza sia fissata alla data di morte del genitore, invocando la sospensione dei termini in favore del soggetto interdetto, e la condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei nei limiti della prescrizione decennale. L’Inps resiste, sostenendo che l’art. 5 del D.L.L. n. 39/1945 è superato dall’art. 191 d.P.R. n. 1092/1973 e contestando la prova dello stato di interdizione.

La Motivazione della Corte

La Sezione dichiara anzitutto ammissibile l’appello, poiché i motivi prospettano asseriti errori di diritto e non questioni di fatto, rientrando nei limiti dell’art. 170 c.g.c. Richiama quindi l’art. 22, comma 1, legge n. 903/1965, che riconosce la pensione ai figli di qualunque età inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso.

Nel merito, il Collegio ritiene inconferente il richiamo all’art. 5 del D.L.L. n. 39/1945: la disciplina del d.P.R. n. 1092/1973 è successiva e speciale per il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali. Poiché per gli “altri aventi diritto”, tra cui i figli maggiorenni inabili, l’art. 160 d.P.R. n. 1092/1973 richiede un’apposita domanda, trova applicazione l’art. 191, comma 3, che fissa l’effetto del pagamento al mese successivo alla domanda tardiva.

La Corte respinge però la tesi dell’appellante secondo cui l’art. 191 riguarderebbe solo i trattamenti privilegiati. La collocazione sistematica della norma, nel capo III dedicato alle “disposizioni comuni” del titolo II, ne conferma il ruolo di norma di chiusura per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza in generale.

Decisiva è la condizione personale del beneficiario. Dagli atti di primo grado emerge che il dante causa versava in stato di interdizione giudiziale, risultante dal decreto di nomina di tutore e protutore del 23 novembre 1993 e dal modulo Inps di richiesta della pensione. Trova dunque applicazione l’art. 191, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973, che sospende il termine biennale per i minori non emancipati e per gli interdetti finché dura l’incapacità di agire, in ragione del favor del legislatore verso i soggetti incapaci di far valere tempestivamente i propri diritti.

La decorrenza del trattamento va pertanto fissata alla data di morte del genitore, il 31 dicembre 1985. Accertata la decorrenza, il Collegio applica la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici ex art. 2 r.d.l. n. 295/1939, come modificato dall’art. 2 legge n. 428/1985, sollevata tempestivamente dall’Inps: essendo la domanda presentata il 5 agosto 2014, risultano prescritti i ratei antecedenti al 5 agosto 2009. Irrilevante è la contitolarità con la madre vedova, deceduta il 21 dicembre 2006. I ratei sono dovuti fino al 29 gennaio 2017, data di decesso del dante causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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