Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione nei tre mesi (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 19 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, quando il provvedimento di sospensione non fissa l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere al giudice la fissazione dell’udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione. Il mancato rispetto di tale termine determina l’estinzione del giudizio, che opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza ai sensi dell’art. 111, comma 4, cod. giust. cont. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
Il Fatto
Un ex appartenente al disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, confluito nel Corpo di Polizia Penitenziaria, aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda, ritenendo quella disciplina applicabile al solo personale militare e non anche alla Polizia Penitenziaria, forza di polizia ad ordinamento civile, quando il pensionamento sia intervenuto dopo la smilitarizzazione del Corpo.
L’appellante ha impugnato la decisione deducendo la violazione degli artt. 44, 54 e 61 d.P.R. n. 1092/1973, della legge n. 395/1990 e di ulteriori fonti. L’INPS ha chiesto il rigetto dell’appello. Nelle more, con ordinanza n. 06/A/2022 del 05 aprile 2022, il giudizio è stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione relativa all’art. 1, comma 4, legge n. 395/1990.
La Motivazione della Corte
La questione decisa non attiene al merito pensionistico, ma alla sorte del processo dopo la cessazione della sospensione. L’art. 107 cod. giust. cont. prevede che, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza di prosecuzione, le parti debbano chiedere al giudice, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, la fissazione dell’udienza in prosecuzione.
Il successivo art. 111 cod. giust. cont. dispone che il processo si estingue qualora le parti, cui spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. Lo stesso articolo stabilisce che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.
La Corte ricostruisce il dato fattuale e processuale: con sentenza n. 33 del 2023, depositata il 28 febbraio 2023, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale; il 06/03/2023 la Segreteria ha comunicato alle parti la cessazione della causa di sospensione, per gli effetti dell’art. 107 cod. giust. cont.; entro i tre mesi da quella comunicazione nessuna istanza di riassunzione è stata presentata.
Da qui la conseguenza: il giudizio deve essere dichiarato estinto. Il percorso argomentativo è lineare e di carattere processuale, incentrato sul rapporto tra il termine perentorio di riassunzione e l’effetto estintivo automatico. All’udienza dell’11 gennaio 2024 la difesa dell’INPS aveva peraltro chiesto l’estinzione del processo, ma la Corte fonda la decisione sulla ricorrenza oggettiva dei presupposti di legge, che opera di diritto.
Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 111, comma 8, cod. giust. cont., esse restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Il dispositivo dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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