Inammissibile il parere sul congedo straordinario non convivente (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 34 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è limitata alla materia della contabilità pubblica e non può estendersi a ogni attività dell’ente che presenti riflessi finanziari. In materia di personale, la linea di confine corre tra le norme che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa, riconducibili alla nozione dinamica di contabilità pubblica, e le norme che producono meri riflessi finanziari, che ne restano fuori. È pertanto oggettivamente inammissibile il quesito che, lungi dal porre un problema ermeneutico su vincoli di finanza pubblica, investa una fattispecie concreta involgente diritti patrimoniali e già definita dall’ente con provvedimento esecutivo, al solo fine di ottenere surrettiziamente un valore esimente dalla responsabilità erariale ex art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016.
Il Fatto
Il Sindaco di un ente locale ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, su una questione concernente la fruizione del congedo straordinario biennale retribuito per l’assistenza a familiari con handicap grave, ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, in favore di un dipendente non convivente con la persona disabile.
Il rappresentante dell’ente ha rappresentato che l’Ufficio personale aveva già concesso il congedo, con determinazione del 2023, sull’arco temporale 16.01.2023-16.01.2025, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità richiamata dallo stesso istante, che non ritiene necessario il requisito della coabitazione. Essendo pervenute segnalazioni circa la pretesa irritualità della procedura, il Sindaco ha ritenuto di investire la Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione procede alla verifica preliminare dell’ammissibilità, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, la legittimazione dell’organo richiedente è riconosciuta, trattandosi del rappresentante dell’ente, in linea con i consolidati indirizzi della Sezione delle Autonomie.
Il nucleo del ragionamento è il profilo oggettivo. La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/2010 e la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/2006, oltre alla n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, per ribadire che la funzione consultiva non ha portata generale ma è circoscritta alla contabilità pubblica. La nozione, pur nella sua lettura dinamica, non si estende a qualunque attività dell’ente che comporti una spesa.
Il Collegio chiarisce che la materia del personale può costituire riferimento della funzione consultiva solo entro la funzione di coordinamento della finanza pubblica. La linea di confine è tra norme che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa e norme che hanno meri riflessi finanziari. Rientrano nelle prime, ad esempio, i vincoli alle capacità assunzionali correlati al turn-over; nelle seconde le disposizioni che si limitano a incidere sulla spesa senza porre problemi di interpretazione dei vincoli di finanza pubblica.
Il quesito sottoposto appartiene a questa seconda categoria: concerne la possibilità di concedere il congedo straordinario a un dipendente non convivente con il familiare disabile e non pone alcun problema ermeneutico sui limiti e divieti di contenimento della spesa. La Corte aggiunge che la richiesta involge una fattispecie concreta e diritti patrimoniali, con possibile interferenza sulle funzioni di altri plessi giurisdizionali, come segnalato dallo stesso istante che richiama precedenti della Corte di cassazione, sez. lavoro.
Assorbente è l’ulteriore rilievo: l’ente si è già determinato con provvedimento efficace ed esecutivo da oltre un anno. Il parere avrebbe così l’unica finalità di attribuire un valore esimente dall’eventuale responsabilità erariale, attraverso una surrettizia attivazione a posteriori della funzione consultiva. La Corte dichiara pertanto oggettivamente inammissibile la richiesta di parere e ne dispone la trasmissione al Sindaco.
Nota della Redazione
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