Controllo concomitante sul programma di mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 24 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante sulla gestione, l’assenza, allo stato degli atti, di irregolarità gestionali esclude l’adozione di raccomandazioni da parte del Collegio e la segnalazione delle responsabilità dirigenziali di cui all’art. 21, co. 1, del d.lgs. n. 165/2001, nonché l’attivazione del procedimento di cui all’art. 22, co. 1, secondo periodo, del d.l. n. 76/2020. Il giudizio di insussistenza è formulato sulla base della documentazione versata in atti e resta temporalmente limitato alla fase procedurale esaminata. Esso non preclude ulteriori approfondimenti istruttori volti a verificare, in itinere, la realizzazione delle successive fasi del programma, a partire dal cronoprogramma. La funzione di controllo concomitante si connota quindi come verifica dinamica dell’attuazione, non come giudizio definitivo sull’operato dell’amministrazione.

Il Fatto

La controversia riguarda il Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, destinato all’adeguamento e al miglioramento sismico del patrimonio edilizio pubblico. Titolare del programma è la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, mentre gestori e attuatori sono la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica, il Dipartimento Casa Italia e l’Agenzia del Demanio.

La disciplina è dettata dall’art. 1, co. 400-402, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha istituito un Fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2024 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Il Collegio ha avviato l’istruttoria per verificare lo stato di attuazione della previsione, le priorità di intervento, le modalità di monitoraggio e l’indicazione di eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, acquisendo note dai due Dipartimenti competenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la cornice normativa, evidenziando il carattere innovativo della previsione e, in particolare, della governance articolata sulla Cabina di coordinamento, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, con la partecipazione di rappresentanti di numerosi Ministeri, dell’Agenzia del Demanio, della Conferenza delle regioni, dell’ANCI e dell’UPI.

Dall’istruttoria emerge che il decreto istitutivo della Cabina, adottato il 7 febbraio 2024 e pubblicato nella G.U. n. 46/2024, non aveva inizialmente consentito l’insediamento dell’organo, poiché alcuni Ministeri non avevano ancora designato i propri rappresentanti. La circostanza è rilevante perché proprio alla Cabina è demandata la proposta del programma al Ministro, con individuazione delle priorità, dei responsabili degli interventi, del quadro finanziario, delle modalità di monitoraggio e di revoca dei finanziamenti.

Quanto alle risorse già disponibili a legislazione vigente, il Collegio esamina il contributo del Dipartimento della Protezione civile e del Dipartimento Casa Italia. Il primo gestisce il Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all’art. 11 del d.l. n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2009, con stanziamenti rifinanziati nel tempo e un’attuazione demandata alle Regioni attraverso ordinanze. Il secondo ha promosso accordi con altri soggetti pubblici ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, a valere sul capitolo 908 del bilancio della Presidenza del Consiglio.

Il Collegio passa poi in rassegna gli accordi conclusi: quello con la Direzione Generale per l’edilizia statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per 25 interventi, quello con l’Agenzia del Demanio per 13 interventi di mitigazione, nonché i finanziamenti destinati a interventi su edifici pubblici di proprietà di Comuni abruzzesi. Sul piano attuativo, il Collegio dà atto dei rallentamenti imputabili a fattori esterni, quali l’emergenza epidemiologica, il rincaro dei materiali, la dilatazione dei tempi di acquisizione degli studi di vulnerabilità sismica, le difficoltà di reperimento di figure professionali e la carenza di personale tecnico e amministrativo nei Provveditorati. Rileva infine che, da fonti aperte confermate dal Dipartimento Casa Italia, la Cabina di coordinamento si è insediata e che è stato predisposto un serrato cronoprogramma per la definizione del piano pluriennale di interventi.

Su queste basi il Collegio conclude per l’insussistenza, allo stato degli atti, di irregolarità gestionali tali da giustificare raccomandazioni o segnalazioni, precisando che restano impregiudicati gli approfondimenti istruttori sulle ulteriori fasi procedurali, a partire dal cronoprogramma stesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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