Omessa custodia del ricettario SSN e responsabilità contabile del medico (Corte dei Conti Sez. II App. n. 62 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sanitario titolare del ricettario del SSN risponde a titolo di responsabilità amministrativa per il danno erariale cagionato dall’omessa custodia dei moduli, che ne ha consentito l’uso indebito da parte di terzi, essendo configurabile il dolo eventuale in capo al professionista consapevole della potenziale lesività della condotta blandamente conservativa. La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento decorre dal pagamento alle farmacie del costo dei farmaci dispensati, non ravvisandosi occultamento doloso quando le anomalie delle ricette fossero prontamente rilevabili con l’ordinaria diligenza e i sistemi informativi regionali. All’erario compete il solo apporto causale del titolare del ricettario, da contenersi in misura ridotta rispetto a quello preminente dell’autore materiale della prescrizione, ed è preclusa l’attenuazione della condanna mediante potere riduttivo per la connotazione dolosa della condotta.
Il Fatto
La ASL Roma 1 chiedeva il risarcimento del danno di complessivi € 270.681,06 per l’indebito pagamento di farmaci stupefacenti — Pecfent, Depalgos, Targin — censiti nella Sez. D del d.P.R. n. 309/1990, prescritti tra il 2015 e il primo trimestre 2017 su ricettario in dotazione a una dirigente medico e, in minima parte, sottoscritti anche dalla di lei figlia, medico non dipendente, non abilitata all’uso del ricettario.
La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con sentenza n. 235/2023, escludeva la qualifica di agenti contabili dei sanitari, declinava il difetto di giurisdizione verso la figlia, estranea al SSN, e condannava la madre al pagamento di € 189.476,74, pari al 70% del danno, a titolo di dolo. Proponevano appello entrambe. La Procura generale eccepiva l’inammissibilità del gravame e chiedeva il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondata l’eccezione di nullità della notifica: l’atto risulta notificato in data 26/5/2023 ai corretti indirizzi PEC e ogni anomalia è sanata dal raggiungimento dello scopo. È invece fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalla figlia: la declinatoria di giurisdizione non è stata impugnata e è passata in giudicato, con la conseguenza che ogni questione alla medesima riferibile resta preclusa. Gli accenni del primo giudice alla sua posizione valgono quali obiter dicta, privi di effetti vincolanti.
Quanto alla dedotta nullità per motivazione apparente, la Corte rileva l’inappropriato richiamo all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., trovando il parametro normativo nell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c. L’apparato motivazionale consente la chiara percezione del percorso logico seguito e la verifica della congruenza tra premesse e conclusioni.
Sulla prescrizione, la Corte ribalta l’impostazione del primo giudice. Le anomalie riscontrate — duplice timbro e manifesta insussistenza delle condizioni di dispensabilità — non richiedevano complesse verifiche, essendo prontamente rilevabili con l’ordinaria diligenza e attraverso i sistemi informatici regionali di monitoraggio della spesa farmaceutica. Difettano iniziative volte a occultare dolosamente il danno, onde il dies a quo coincide con il pagamento alle farmacie. Applicando l’art. 8 del d.P.R. n. 371/1998, l’esborso era cadenzato a due mesi dalla dispensazione. Al quinquennio va aggiunta la sospensione di 176 giorni prevista dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, con soglia rimodulata al 31/8/2016: è prescritto il diritto ai danni per i farmaci dispensati anteriormente al giugno 2016.
Nel merito residuo, la Corte osserva che le ricette non prescritte sono tutte corredate dal doppio timbro e sottoscritte dalla sola madre. L’unica condotta imputabile a quest’ultima è l’omessa custodia dei moduli, ascrivibile a titolo di dolo eventuale: per un soggetto di elevate competenze mediche la consapevolezza della fragilità della figlia implicava quella della portata lesiva della condotta blanda. Tuttavia l’apporto causale della madre non è assorbente, prevalendo quello dell’autore materiale della prescrizione. Il danno non prescritto ammonta a € 85.516,52; la quota a carico dell’appellante è determinata al 25%, pari a € 21.379,13, con rivalutazione e interessi legali. È precluso il potere riduttivo ex art. 1-bis della l. n. 20/1994 per la valenza dolosa della condotta.
Nota della Redazione
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