Relazione di fine mandato: termini e sanzioni nelle linee guida della Corte (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 16 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La relazione di fine mandato prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 deve essere sottoscritta dal Sindaco o dal Presidente della Provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato. In caso di elezioni anteriori alla scadenza naturale del mandato, il termine dei sessanta giorni si calcola a ritroso dalla data delle nuove elezioni, unica data certa ex ante. In caso di elezioni posteriori, invece, il dies a quo è la scadenza del quinquennio decorrente dalla proclamazione. Il principio di tipicità delle sanzioni, sancito dall’art. 1 della legge n. 689/1981, impone di considerare i termini rilevanti ai fini sanzionatori solo quando la difformità degli adempimenti abbia compromesso la tempestività della pubblicazione. Alle Sezioni regionali spetta l’accertamento del solo presupposto oggettivo; l’irrogazione della sanzione resta di competenza esclusiva dell’ente locale.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna è intervenuta in vista delle elezioni amministrative del 2024, che avrebbero interessato un numero considerevole di comuni del territorio. L’esigenza era quella di offrire agli enti locali un riepilogo degli approdi della magistratura contabile in materia di pubblicazione e trasmissione della relazione di fine mandato, adempimento che gli amministratori uscenti di Province e Comuni devono assolvere per rendicontare la gestione finanziaria del mandato in scadenza.
Il corretto calcolo dei termini, che coinvolge anche il Responsabile del servizio finanziario e l’Organo di revisione, era stato oggetto di numerosi interventi delle Sezioni regionali, della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni riunite. Da qui la decisione di emanare linee guida, parte integrante della deliberazione, corredate da tabelle riepilogative.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la sequenza procedimentale disegnata dall’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011: redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione e pubblicazione. In ipotesi di scadenza ordinaria del mandato, la relazione è sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza e certificata entro quindici giorni; nei tre giorni successivi alla certificazione è trasmessa alla Sezione regionale ed entro sette giorni è pubblicata sul sito istituzionale. In caso di scioglimento anticipato, sottoscrizione e certificazione devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
Sul calcolo del termine, la Sezione distingue tre ipotesi. Se la proclamazione dei nuovi eletti è anteriore alla scadenza naturale, i sessanta giorni si calcolano a ritroso dalla data fissata per le elezioni, unica data certa, come affermato dalla Sezione delle Autonomie con Del. n. 15/2016/QMIG e confermato dalla Del. n. 15/2023/QMIG: prevalgono esigenze di certezza ed omogeneità, escludendosi il riferimento all’effettivo insediamento.
Se le elezioni sono posteriori alla scadenza naturale, il dies a quo coincide con il mero decorso dei cinque anni dalla proclamazione, indipendentemente dalla data delle nuove consultazioni, come stabilito dalle Sezioni riunite con sent. n. 5/2021. Nelle ipotesi di scioglimento anticipato, la Sezione richiama la Del. n. 15/2015/QMIG e la sent. n. 22/2023: nei casi di commissariamento la sottoscrizione spetta al soggetto che ha ricoperto la carica di Sindaco o Presidente prima dello scioglimento; l’obbligo del Commissario sussiste solo in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali.
Quanto all’impianto sanzionatorio, la Sezione ribadisce che la sanzione prevista dal comma 6 opera solo per la mancata redazione e pubblicazione o la mancata predisposizione della relazione. Il principio di tipicità delle sanzioni impone di considerare i termini rilevanti solo se la difformità esecutiva abbia compromesso la tempestività della resa e diffusione del documento, poiché il bene tutelato è il diritto della comunità amministrata ad essere informata in vista del voto. In caso di tardiva pubblicazione, la Sezione trasmetterà la pronuncia di inadempimento e chiederà di riferire sulle azioni intraprese; l’ulteriore verifica dei presupposti e l’irrogazione restano in capo all’ente.
Nota della Redazione
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