Welfare integrativo enti locali tra tetto di spesa e limite trattamento accessorio (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 91 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti, ai sensi dell’art. 82 del CCNL 16/11/2022, costituisce uscita soggetta al tetto di spesa per il personale, alla luce dell’art. 1 della legge n. 296/2006, restando fermi i principi della Sezione delle Autonomie. Qualora il Fondo risorse decentrate sia destinato al welfare integrativo, come previsto dall’art. 82, comma 2, del contratto collettivo, detto Fondo, in parte qua, non è assoggettato al limite dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, poiché tale limite riguarda il trattamento economico accessorio di natura retributiva, mentre i benefici in esame hanno natura non retributiva. È inammissibile, per difetto del profilo oggettivo, il quesito che investe il rapporto tra clausole del medesimo CCNL, demandato all’ARAN.
Il Fatto
Un’Unione dei Comuni, costituita ex art. 32 TUEL in forma non obbligatoria, ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo. Dal 2013 i Comuni partecipanti hanno trasferito all’Unione tutto il personale dipendente: i Comuni non iscrivono più in bilancio spese per redditi da lavoro dipendente, ma solo trasferimenti, mentre è l’Unione a stanziare la relativa spesa.
Il quesito riguarda gli oneri di welfare integrativo disciplinati dall’art. 82 del CCNL 16/11/2022 e investe tre profili: la soggezione al tetto di spesa per il personale, l’assoggettamento al limite del trattamento accessorio e la possibilità di erogare buoni-pasto aggiuntivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione verifica l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo. L’istanza è proposta dal Presidente dell’Unione, organo di vertice e rappresentante legale. Pur non essendo l’Unione inclusa nel novero dei soggetti indicati dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, la giurisprudenza contabile ne ammette la legittimazione limitatamente alle funzioni proprie esercitate.
Sul piano oggettivo, il primo e il secondo quesito rientrano nella contabilità pubblica, poiché implicano l’applicazione di norme di coordinamento della finanza pubblica. È invece inammissibile il terzo quesito, centrato sul rapporto tra due norme dello stesso contratto collettivo: l’interpretazione delle clausole contrattuali è estranea al perimetro consultivo della Corte ed è demandata all’ARAN.
Nel merito del primo quesito, la Corte richiama le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 8/2011/QMIG e n. 20/2018/QMIG. L’Unione è direttamente soggetta ai vincoli di spesa di personale e nel perimetro soggetto a vincolo vanno considerate tutte le spese del personale utilizzato. La concessione dei benefici assistenziali e sociali costituisce dunque un’uscita soggetta al tetto di spesa, alla luce dell’art. 1, legge n. 296/2006.
Quanto al secondo quesito, la Sezione osserva che l’art. 82, comma 2, CCNL 2022 consente di sostenere gli oneri assistenziali e sociali anche mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Pertanto, qualora il Fondo risorse decentrate sia destinato al welfare integrativo, esso non è assoggettato, in parte qua, al limite dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.
Il limite del trattamento accessorio opera infatti sugli elementi di carattere retributivo, mentre i benefici di natura assistenziale e sociale hanno natura non retributiva. La Sezione conferma così il proprio precedente orientamento e rende il parere nei termini esposti.
Nota della Redazione
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