Acquisizione indiretta di partecipazione societaria obbligo di motivazione analitica e carattere eccezionale (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 50 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’acquisizione, anche indiretta, di una partecipazione societaria deve essere analiticamente motivato e non può rinviare per relationem a valutazioni istruttorie compiute da terzi, poiché l’onere motivazionale ex art. 5 TUSP costituisce presidio autonomo di legalità sostanziale. La Sezione regionale di controllo verifica la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti dell’amministrazione, l’attendibilità delle stime e la coerenza delle conclusioni, senza sostituirsi all’ente nella gestione. L’acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni locali è fortemente circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con gli artt. 1, comma 2, e 4 TUSP e con il principio costituzionale del buon andamento. La delega a una società già affidataria in house di un’ulteriore acquisizione societaria elude le regole di evidenza pubblica e contraddice il vincolo di scopo, l’unicità della gestione del servizio e la razionalizzazione della spesa pubblica.

Il Fatto

Il Comune di Ripatransone, socio di minoranza di una società a totale partecipazione pubblica affidataria in house del servizio idrico integrato per l’ambito ottimale Marche Sud, ha approvato con deliberazione consiliare un’operazione di “rinforzamento industriale” della propria partecipata. L’operazione prevede l’acquisizione, da parte della società pubblica, della totalità delle quote di una società privata operante nel settore idrico, con contestuale scissione parziale di altra società del medesimo gruppo.

L’atto deliberativo è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), come novellato dall’art. 11 della legge n. 118/2022. La Sezione è chiamata a esprimersi sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 TUSP, nonché agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, richiamando la deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 delle Sezioni riunite, che ha individuato la ratio della nuova funzione di controllo nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione. Il controllo non si sostituisce all’azione amministrativa, ma verifica la completezza dell’istruttoria, l’attendibilità delle stime e la coerenza delle conclusioni.

Nel caso concreto, l’atto deliberativo risulta carente sotto molteplici profili. In primo luogo, esso non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, oscillando tra il riferimento a una singola società e a un gruppo societario, e non dà conto del previsto progetto di scissione. In secondo luogo, il Comune si limita ad approvare integralmente le valutazioni contenute nella delibera del consiglio di amministrazione della partecipata e nella relazione ex art. 5 TUSP, rinviando per relationem alla documentazione ivi allegata, senza esplicitare le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della scelta.

La Sezione rileva che la motivazione per relationem non può ridursi alla mera indicazione della fonte, ma deve esplicitare gli aspetti strategici e qualificanti della decisione. Sotto il profilo dei vincoli di scopo e di attività ex art. 4 TUSP, l’operazione non dimostra la stretta necessità e l’infungibilità dell’ulteriore acquisizione societaria, essendo già stata effettuata la scelta dello strumento societario mediante la società affidataria in house.

Sul versante europeo, la motivazione sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato ex artt. 107 e 108 TFUE appare non esaustiva, non essendo stato indicato neppure il complessivo esborso finanziario. Infine, la sostenibilità finanziaria, nelle sue accezioni oggettiva e soggettiva, e la convenienza economica sono affrontate in modo sommario: la delibera non esplicita il corrispettivo dovuto per l’acquisizione, né la possibile assunzione di passività gravanti sul gruppo societario, come il debito verso il socio uscente per distribuzione di utili.

La Sezione conclude rilevando la non conformità del provvedimento consiliare e dell’operazione complessivamente considerata alle norme del TUSP, segnalando il possibile contrasto con il divieto dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, relativo alle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle già svolte da altre partecipate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *