Integrazione del programma di controllo sulla gestione: ammissibile l’inserimento dell’intervento PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 32 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti può integrare, in corso di esercizio, il programma di controllo sulla gestione già approvato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000. L’integrazione è ammessa quando l’intervento da verificare presenti rilevante complessità progettuale, un significativo impiego di risorse o un forte impatto sul tessuto socio-economico regionale, e risulti effettivamente avviato nel corso dell’anno. Nell’ambito delle risorse del PNRR, la selezione degli interventi risponde a criteri di priorità e non a una verifica di legittimità, restando il controllo di gestione funzionale a valutare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. L’integrazione non richiede una nuova deliberazione del programma, ma una puntuale motivazione sulle ragioni della scelta.
Il Fatto
Con la deliberazione n. 15/2024/INPR del 23 febbraio 2024 la Sezione regionale di controllo per il Molise aveva approvato il programma di controllo sulla gestione per l’anno 2024, individuando gli interventi da sottoporre a verifica e riservandosi la possibilità di ulteriori integrazioni. Nell’ambito del monitoraggio condotto sui fondi del PNRR, la Sezione ha ritenuto meritevole di considerazione un intervento finanziato nell’ambito della Missione M1C3 “turismo e cultura” — investimento 2.1 “attrattività borghi”, linea di azione A — destinato alla rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo dell’Appennino.
L’intervento, dell’importo complessivo di euro 20.000.000,00, interamente finanziato, era stato aggiudicato a un solo comune per Regione. La Sezione ha quindi ritenuto di sottoporlo a controllo in corso di esercizio, previa integrazione del programma già deliberato.
La Motivazione della Corte
La questione affrontata attiene al potere della Sezione regionale di controllo di ampliare il programma di controllo sulla gestione in corso d’anno. Il fondamento normativo è individuato nell’art. 5, comma 2, del Regolamento approvato dalle Sezioni Riunite, che consente alle Sezioni regionali di deliberare annualmente i propri programmi e di integrarli quando sopravvengano esigenze non preventivabili.
La Sezione muove dal quadro delle funzioni di controllo e richiama, in particolare, il controllo sulla gestione dell’impiego delle risorse provenienti dai fondi del PNRR, disciplinato dagli artt. 7 e 9 del d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021. Su tale base ha definito criteri di selezione orientati a identificare gli interventi di maggiore rilievo: la rilevante complessità progettuale, il discreto utilizzo di risorse, il forte impatto sul tessuto socio-economico regionale e l’effettivo avvio nel corso del 2024.
Applicando tali criteri, la Corte ha valutato l’intervento come portatore di particolare interesse, sia per la natura del bando — che assegnava il finanziamento a un solo comune per Regione — sia per l’entità dell’importo. Da qui la decisione di integrare il programma dei controlli e di sottoporre l’intervento a verifica in corso di esercizio.
L’integrazione è stata quindi disposta con deliberazione, dando atto della riserva di ulteriori variazioni qualora si rendessero necessarie in relazione a nuove disposizioni normative, alla disponibilità delle risorse umane e all’attribuzione di nuove funzioni. La Corte ha inoltre ordinato la trasmissione della deliberazione agli organi dell’ente interessato e la comunicazione al Presidente della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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