Controllo Corte conti su indennità squadre antincendio Teatro Regio (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 87 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo che l’art. 11, comma 19, del D.L. n. 91/2013 attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sulle ipotesi di contratto integrativo aziendale delle fondazioni lirico-sinfoniche ha ad oggetto la chiara rappresentazione delle quantificazioni dei costi contrattuali, la loro attendibilità e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. La certificazione richiede che le voci di spesa siano esposte in modo verificabile e che gli importi ipotizzati risultino non superabili in concreto, assumendo a base di calcolo il numero massimo di beneficiari e di turni effettivamente sostenibile. La valutazione di compatibilità si apprezza in termini finanziari ed economici, raffrontando la spesa con la capienza delle risorse già stanziate nel budget approvato. Il giudizio positivo presuppone una rappresentazione previsionale coerente della copertura e non richiede una puntuale imputazione contabile di ogni singola voce.
Il Fatto
La Fondazione Teatro Regio di Torino ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte l’ipotesi di accordo integrativo aziendale sottoscritta in data 2 aprile 2024, relativa alle indennità riconosciute ai lavoratori incaricati delle mansioni previste dal Piano Generale di Sicurezza Antincendio. L’ente ha chiesto la certificazione di attendibilità dei costi e di compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, ai sensi del richiamato art. 11, comma 19, del D.L. n. 91/2013.
L’accordo individua compensi fissi mensili per coordinatori e addetti, compensi variabili per turno e un impegno della Fondazione ad attivare una polizza assicurativa per la tutela legale dei coordinatori. Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 marzo 2024.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla funzione di controllo attribuita dal comma 19 dell’art. 11 del D.L. n. 91/2013, ricordando come il settore lirico-sinfonico presenti aspetti di possibile criticità per la finanza pubblica, essendo la contribuzione pubblica la principale fonte di finanziamento. Il controllo ha quindi ad oggetto l’attendibilità delle quantificazioni e la compatibilità con il budget approvato.
La Corte verifica anzitutto la chiarezza della rappresentazione dei costi. La Fondazione ha prodotto una tabella riassuntiva del calcolo delle indennità, confrontando la spesa con quella dell’esercizio 2019. Il Collegio si sofferma sulla determinazione del numero massimo dei beneficiari dei compensi fissi: poiché l’accordo ammette fino a dieci coordinatori, si è chiesto all’ente di giustificare il calcolo su otto unità anziché dieci. La Fondazione ha chiarito che, ove i coordinatori raggiungessero le dieci unità, il numero degli addetti verrebbe corrispondentemente ridotto, con un differenziale di costo esposto analiticamente. La Sezione conclude che l’attendibile quantificazione è garantita dall’individuazione di un massimo di quattordici lavoratori complessivi con compenso fisso, nelle combinazioni 8-6, 9-5 o 10-4 tra coordinatori e addetti.
Quanto ai compensi variabili, la Sezione rileva che la simulazione assume 990 turni annui, corrispondenti a un massimo di aperture del teatro, e quantifica l’indennità per turno moltiplicandola per il predetto numero. Poiché il compenso si dimezza per le prestazioni rese in forma ridotta, l’importo indicato costituisce una previsione massima per eccesso, in concreto non superabile. Analoga considerazione vale per l’indennità dei componenti delle squadre di evacuazione, calcolata su 220 turni massimi pro capite.
La Corte esamina infine il costo della polizza assicurativa per la tutela legale dei coordinatori, quantificato dall’ente, e ne verifica l’incidenza sul totale. Il Collegio osserva che la spesa complessiva, anche nell’ipotesi di dieci coordinatori, resta inferiore all’1% delle risorse destinate al personale tecnico indicate nel budget 2024 e 2025, e che il confronto con la spesa storica, rivalutata, conferma il rispetto degli obiettivi di contenimento dichiarati dalla Fondazione. La copertura è quindi assicurata dalle risorse già stanziate nell’aggregato di spesa per il personale. La Sezione certifica pertanto l’attendibilità della quantificazione dei costi e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio.
Nota della Redazione
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