Controlli interni enti locali: adeguatezza parziale e obbligo di superare criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 73 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che il Sindaco è tenuto a redigere, ai sensi dell’art. 148 TUEL, sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni costituisce lo strumento ricognitivo che integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Sulla base di esso la Sezione accerta l’adeguatezza effettiva del sistema dei controlli interni; ove ne riscontri la sola parziale adeguatezza, invita l’Ente ad adottare le iniziative correttive necessarie. La funzione dei controlli interni è presidio della sana gestione finanziaria, della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa, e la sua mancanza o il suo esercizio solo formale incidono sugli equilibri di bilancio e sulla qualità delle scelte gestionali.

Il Fatto

Il Comune di Sciacca, ente con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ha trasmesso alla competente Sezione di controllo il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie.

Il Presidente, su richiesta del magistrato istruttore, ha deferito all’esame collegiale i due referti. La Sezione ha esaminato le risposte ai questionari e le dichiarazioni rese dall’Ente, rilevando criticità in alcune tipologie di controllo e la dichiarata carenza di personale addetto alle funzioni di controllo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L’art. 148 TUEL, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, impone agli enti la redazione di un referto annuale sull’efficacia dei controlli interni. Il referto integra l’attività informativa a supporto del controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie, in continuità con le verifiche dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 legge n. 266/2005.

Il comma 4 dell’art. 148 TUEL consente alle Sezioni giurisdizionali regionali di irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori locali in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo interno. La Sezione delle autonomie, con le deliberazioni richiamate, ha più volte sottolineato che i controlli interni costituiscono il contrappeso dell’autonomia riconosciuta agli enti territoriali.

Passando al caso concreto, la Corte rileva che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato solo su una percentuale ridotta di atti — circa il 4-5% del totale — e che non vi è integrrazione con gli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo contabile dell’anno precedente. L’Ente non ha previsto nel regolamento una percentuale minima di atti da sottoporre a verifica. La Sezione invita ad incrementare il campione e a disciplinare per regolamento tale soglia.

Più grave il giudizio sul controllo di gestione: l’Ente non ha trasmesso il referto ex art. 198-bis TUEL, addotta la carenza di personale, non si è dotato di un sistema di contabilità economica per centri di costo, i report periodici non sono tempestivi e gli indicatori di efficienza ed economicità sono assenti. Per la Corte la motivazione organizzativa non giustifica l’assenza strutturale di meccanismi di valutazione dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.

La Sezione esamina inoltre il controllo strategico, non integrato con quello di gestione e privo di adeguate verifiche preventive; il controllo sugli equilibri finanziari, non integrato con il controllo sugli organismi partecipati; il controllo sugli organismi partecipati, in miglioramento ma da implementare con indirizzi strategici e indicatori di efficienza; il controllo sulla qualità dei servizi, privo di benchmarking e di coinvolgimento degli stakeholders. Quanto al PNRR, emerge l’assenza di un adeguato sistema di attuazione e monitoraggio dei fondi, senza struttura referente né procedure di controllo sui rischi di frode e conflitti di interesse.

All’esito, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’Ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, ad intraprendere tutte le iniziative necessarie al superamento delle criticità riscontrate. Dispone che il Segretario generale comunichi le iniziative intraprese e che la pronuncia sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e all’Organo di revisione, nonché pubblicata sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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