Welfare integrativo e tetto al salario accessorio: questione di massima (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 248 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le risorse destinate dalla contrattazione decentrata a misure di welfare integrativo ai sensi dell’art. 82 CCNL Funzioni Locali, avendo natura assistenziale e previdenziale e non retributiva, non sono assoggettate al limite quantitativo dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 e restano soggette esclusivamente alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82. Esse rientrano comunque nella spesa del personale ai fini dei vincoli di contenimento. Ravvisato un contrasto interpretativo sul punto, la Sezione di controllo sospende la pronuncia e sottopone al Presidente della Corte la valutazione sull’opportunità di deferire la questione di massima alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni Riunite.
Il Fatto
Un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, sull’interpretazione dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, in correlazione con l’art. 82, comma 2, CCNL Funzioni Locali.
Il quesito riguarda le risorse del fondo decentrato destinate ad attuare il welfare integrativo. Il Comune domanda se, data la natura non retributiva ma contributivo-previdenziale di tali misure, esse possano ritenersi escluse dal limite del trattamento accessorio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica i presupposti di ammissibilità della richiesta, soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, essa è sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente. Quanto al secondo, il quesito attiene all’interpretazione di una disposizione di contenimento della spesa e rientra nella nozione di contabilità pubblica delineata dalla Sezione delle Autonomie e dalle Sezioni Riunite.
Nel merito, la Corte richiama la propria precedente linea interpretativa. Esulano dal perimetro dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 le erogazioni prive di finalità retributiva che assolvono una funzione contributivo-previdenziale. La distinzione rilevante è tra prestazione percepita e spesa sostenuta dall’ente.
Su tale base, la Sezione osserva che l’art. 82 CCNL consente di utilizzare quota parte del fondo risorse decentrate per finanziare piani di welfare, innovando rispetto alla disciplina precedente. Il comitato di settore ha indicato la valorizzazione dell’istituto come priorità, nel presupposto che le risorse provenienti dal fondo vadano fuori dal tetto del salario accessorio.
Richiamata la deliberazione n. 503/PAR/2017, la Corte conferma che le somme destinate al welfare rientrano nella spesa del personale, ma rispondono a una finalità diversa dalle componenti del trattamento economico. Esse restano soggette alla disciplina e ai limiti dell’art. 82, nel rispetto del limite definito in sede di contrattazione integrativa e dei vincoli di destinazione dell’art. 80.
La Sezione dà atto di un orientamento giurisprudenziale unanime che esclude l’assoggettamento al tetto dell’art. 23, comma 2. Rileva tuttavia che la Sezione regionale per la Liguria, con la deliberazione SRC/LIG/27/2024/PAR, ha in parte rivisto il proprio precedente indirizzo, in ragione del parere MEF-RGS n. 228052 del 18 settembre 2023. Da ciò il contrasto interpretativo che giustifica la questione di massima.
La Sezione sospende pertanto la pronuncia e rimette al Presidente della Corte la valutazione sull’opportunità del deferimento, disponendo la trasmissione della deliberazione all’Ufficio di Presidenza, al Sindaco e al Segretario generale dell’ente.
Nota della Redazione
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