Compenso extra tariffa al commissario liquidatore e responsabilità concorsuale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 24 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, la stipula, da parte del commissario straordinario di una società in liquidazione, di un contratto di affidamento professionale che riconosca al commissario liquidatore un compenso fisso aggiuntivo rispetto alle tariffe professionali richiamate integra colpa grave, per la mancata verifica istruttoria dell’attività effettivamente da svolgere. Il compenso pattuito fuori dai minimi tariffari è privo di causa debendi quando l’attività del liquidatore si esaurisca nella mera liquidazione. La richiesta di un parere pro veritate su profili relativi al proprio compenso, estranei alle dinamiche della liquidazione e funzionali a interessi personali, integra dolo eventuale, con conseguente inapplicabilità del potere riduttivo e della compensatio lucri cum damno.
Il Fatto
La Procura Regionale per la Basilicata ha convenuto in giudizio due soggetti per sentirli condannare, in via principale a titolo di dolo e in via subordinata per colpa grave, al pagamento in favore della Regione Basilicata di somme riconducibili alla vicenda liquidatoria di una società strumentale della Provincia di Matera, attiva nella formazione professionale e nelle politiche attive del lavoro.
Il primo addebito riguarda il compenso annuale fisso riconosciuto al commissario liquidatore in aggiunta a quanto previsto dalle tariffe professionali dei commercialisti. Il secondo concerne il costo di un parere pro veritate richiesto dal medesimo liquidatore in materia di determinazione del proprio compenso. I convenuti si sono costituiti contestando l’antigiuridicità delle condotte, il nesso causale e l’elemento soggettivo, invocando in subordine il potere riduttivo e la compensatio lucri cum damno. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’antigiuridicità delle condotte. Quanto al primo addebito, la difesa sosteneva lo svolgimento di una rilevante attività gestoria da parte del liquidatore, tale da legittimare il compenso fisso pattuito. La Corte ha però rilevato che l’unico elemento addotto a riscontro è il completamento della rendicontazione di un solo progetto formativo, già espletato, secondo il metodo del costo reale.
La sostanziale assenza di attività gestoria trova conferma nella relazione sulla gestione del bilancio, ove si dava atto che l’attività formativa si era conclusa e che la società non disponeva più di alcun dipendente. Il Collegio ha quindi ritenuto incontrovertibilmente acclarata l’assenza della causa debendi del compenso fisso, previsto al punto 4 del contratto di affidamento in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 30 del d.m. n. 169/2010.
Sul nesso causale, la Corte ha qualificato la condotta di entrambi i convenuti come concausa dell’indebito emolumento. La previsione contrattuale del compenso fisso, con la presupposta determina di impegno, è presupposto necessario di ogni successiva determinazione di spesa; parimenti necessaria è l’assunzione, da parte del liquidatore, delle determine di impegno, senza le quali nulla avrebbe percepito. Il Collegio ha inoltre valorizzato il ruolo concausale della condotta omissiva del Revisore Unico, destinatario delle determine e mai intervenuto.
Quanto al profilo soggettivo del commissario straordinario, la Corte ha ravvisato una grave trascuratezza e negligenza nella stipula del negozio e nella previsione di compensi non spettanti, essendo esigibile la diligenza minima di una previa verifica istruttoria interna. Ha però escluso l’imputazione della responsabilità per le determine assunte dal liquidatore a partire dal 2018, ritenendo sotto la soglia della colpa grave la mancata previsione dell’improvvida condotta di un professionista selezionato tra plurimi concorrenti qualificati. La responsabilità è stata quindi contenuta, anche in via di potere riduttivo, alla somma impegnata con la determina del 30.11.2017.
Sul secondo addebito, il Collegio ha condiviso la tesi attorea. È inverosimile che un tecnico di comprovata esperienza non fosse consapevole che la liquidazione non implicasse attività gestoria e che il parere fosse quindi inutile. La richiesta di consulenza risulta estranea alle dinamiche della liquidazione e funzionale a interessi personali del richiedente. Ne deriva, ex art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, un’ipotesi di dolo eventuale. La Corte ha escluso la compensatio lucri cum damno, essendo le determine di impegno tutte antecedenti al parere, e ha respinto il potere riduttivo in presenza di addebito doloso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.