Ludopatia non esclude il dolo nella responsabilità contabile del ricevitore (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 25 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per mancato riversamento dei proventi del gioco del lotto, la ludopatia del concessionario non integra quella incapacità di intendere e di volere che, sola, avrebbe efficacia esimente rispetto all’addebito giuscontabile. Il raggiunto compenso psichico, attestato dalla certificazione medica di parte, esclude l’integrale incapacità di autodeterminazione e non impedisce di desumere il dolo eventuale dalla reiterazione dell’omesso versamento. La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice e non può essere disposta per finalità meramente esplorative, né valere a eludere l’onere di allegazione e prova incombente sulla parte.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di una concessione di ricevitoria, contestandogli il mancato riversamento all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei proventi del lotto relativi a due settimane contabili, per un importo complessivo di € 17.850,80. L’amministrazione, dopo la contestazione dei mancati versamenti, aveva disposto la sospensione cautelare della ricevitoria, la revoca della concessione e l’incameramento del deposito cauzionale di € 6.000,00. La Procura chiedeva la condanna a titolo di dolo, per la somma residua di € 11.850,80, oltre interessi, rivalutazione e spese.
Il convenuto si costituiva eccependo la propria non imputabilità ex art. 87 cod. pen., per un disturbo della personalità assimilabile a infermità — la ludopatia — aggravato da una preesistente condizione psicotica. Chiedeva perizia medica, acquisizione documentale e prova per testi, contestando nel merito l’entità del danno.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge le istanze istruttorie ex artt. 94, comma 2, 97 e 98 c.g.c., ritenendo la vertenza già adeguatamente istruita. Quanto alla consulenza tecnica, richiama la giurisprudenza secondo cui essa non è mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui spetta valutare necessità e opportunità ai fini della decisione. La sua funzione è limitata alla valutazione di fatti già pacificamente dimostrati e non può perseguire finalità esplorative né supplire all’onere di allegazione e prova delle parti (Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale d’Appello n. 157/2020; Corte di Cassazione n. 2887/2003). Nel caso concreto le acquisizioni risultano superflue alla luce della certificazione sanitaria di parte già in atti, e la c.t.u. anche inammissibile.
Nel merito, il Collegio ricostruisce gli elementi costitutivi della responsabilità. È incontroverso il rapporto di servizio del concessionario. Quanto all’antigiuridicità, si riscontra, sotto il profilo giuscontabile degli effetti, un’assoluta equivalenza tra l’omesso incasso e l’appropriazione dei proventi introitati: in entrambe le situazioni il pregiudizio erariale si configura per il mancato dovuto riversamento del corrispettivo conseguito o che si sarebbe dovuto conseguire da ogni giocata.
Sul profilo soggettivo, il Collegio ritiene indimostrato l’assunto della non imputabilità. Dalla certificazione medica emerge che il convenuto era affetto da anni da disturbo psicotico e, negli ultimi anni, da disturbo da gioco d’azzardo, con necessità di trattamento psicofarmacologico e psicoterapeutico. Tuttavia lo stato di discreto compenso psichico raggiunto non consente di riscontrare quell’integrale incapacità di autodeterminazione che, essa sola, avrebbe valore esimente. Da qui la desumibilità del dolo eventuale nella reiterazione dell’omesso versamento.
Infine, quanto all’entità del danno, il Collegio stabilisce che ogni somma oggetto di intervenuto recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate dovrà essere detratta, in sede di esecuzione, dal quantum debeatur, per evitare duplicazioni, anche parziali, di risarcimenti. La Corte accoglie quindi l’istanza della Procura e condanna il convenuto, con spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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