Nei concorsi pubblici il quesito tratto dalla norma è legittimo se ha una sola risposta esatta (TAR Lazio n. 11098 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche, l’uso di quesiti a risposta multipla è legittimo a condizione che tra le opzioni proposte ve ne sia una sola chiaramente esatta. Il quesito che ricalchi fedelmente il tenore di una disposizione normativa non è ambiguo o fuorviante, pur se la formulazione sintetica non richiami espressamente tutte le ipotesi particolari contemplate dal codice. In tal caso, la domanda è volta a verificare la conoscenza del principio generale della norma, quale l’istituto delle actiones liberae in causa di cui all’art. 87 cod. pen., e non la padronanza delle sue declinazioni applicative. È onere del candidato selezionare la migliore delle opzioni proposte, scartando i possibili distrattori, senza che la presenza di alternative suggestive integri un vizio di illegittimità della prova.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla selezione pubblica bandita dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, superando la prova scritta con il punteggio di 22,5/30, non sufficiente però a collocarsi tra i vincitori per la Regione Lazio. Avverso gli esiti della selezione, il candidato aveva impugnato gli avvisi e le graduatorie, contestando in particolare la formulazione di due quesiti a risposta multipla, la cui ambiguità gli avrebbe impedito di conseguire un punteggio maggiore e, quindi, una migliore collocazione in graduatoria.
Con il primo motivo, il ricorrente censurava un quesito sullo stato di incapacità preordinato, ritenendo che la sintetica formulazione non consentisse di distinguere tra le diverse ipotesi sanzionatorie contemplate dal codice. Con il secondo, contestava un quesito in materia di dichiarazione infedele, sostenendo che la risposta corretta dovesse essere quella della configurazione di una circostanza aggravante.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle Amministrazioni resistenti, richiamando il disposto dell’art. 13, terzo comma, cod. proc. amm. La procedura selettiva, pur articolata su graduatorie regionali, era stata infatti adottata con un unico bando nazionale, con prova unica e identica per tutti i candidati e con la possibile confluenza degli idonei in una graduatoria unica nazionale. Trattandosi di atto statale produttivo di effetti diretti su tutto il territorio nazionale, la competenza inderogabile spettava al TAR Lazio, sede di Roma.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui i quiz a risposta multipla sono legittimi nelle prove selettive solo se presentano una unica risposta chiaramente esatta tra le opzioni proposte. Nella specie, il primo quesito era stato formulato alla luce dell’art. 87 cod. pen., che disciplina lo stato preordinato di incapacità di intendere o di volere, escludendo l’applicabilità della regola di cui all’art. 85 cod. pen. La risposta corretta era, quindi, esclusivamente quella indicata dalla Commissione, mentre il richiamo del ricorrente alle diverse ipotesi di auto-intossicazione o auto-induzione era ultroneo, poiché la domanda verificava la conoscenza del principio generale delle actiones liberae in causa.
Anche il secondo quesito è stato ritenuto aderente alla disciplina normativa di riferimento. Il Collegio ha osservato che l’art. 4, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 in materia di dichiarazione infedele stabilisce espressamente che non si tiene conto delle valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri applicati siano stati indicati nel bilancio, con la conseguenza che tali rilevazioni non danno luogo a fatti punibili.
La Corte ha infine precisato che la capacità di focalizzare il senso della domanda e di ricollegarla alla disciplina specifica è parte della preparazione che il concorso intende misurare, dovendo il candidato scegliere la migliore opzione e scartare soluzioni meno sicure, senza che la presenza di distrattori possa integrare un vizio dell’azione amministrativa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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