Discarico del contabile per avvenuto riversamento delle spese contestate (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 6 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il discarico dell’agente contabile è subordinato all’assenza di condizioni ostative. Il riversamento integrale dell’importo contestato, comprensivo della rivalutazione, intervenuto prima della decisione, elimina il pregiudizio erariale e preclude ogni pronuncia di addebito. La regolarità formale delle spese rispetto alla normativa regionale e ai regolamenti comunali di contabilità non rileva autonomamente quando il danno è già stato integralmente reintegrato. Il giudizio di conto si conclude con il discarico anche in presenza di irregolarità originarie, ove la restituzione abbia ripristinato l’integrità del patrimonio dell’ente.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale reso dall’economo del Comune di Brunico per l’esercizio finanziario 2020 ha rimesso gli atti al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147 del c.g.c., segnalando criticità su una serie di buoni di spesa. Le contestazioni riguardavano l’acquisto di bevande e panini per i collaboratori RAI in occasione delle elezioni, pranzi per una commissione di concorso e offerte a gruppi di cantori, per un totale di buoni non conformi alla normativa contabile.
Nella specie, il magistrato ha rilevato che tali spese non risultavano in linea con l’art. 215 della legge regionale n. 2 del 2018 e con il regolamento comunale di contabilità, oppure non consentivano di individuare il bene acquistato e la finalità perseguita.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica sottoposta al Collegio riguardava la sorte del conto giudiziale a fronte di spese irregolari, una volta intervenuto il rimborso da parte del contabile. Il Comune, con nota del 1° febbraio 2024, ha comunicato che l’economo aveva provveduto a rimborsare l’importo di euro 587,76, di cui euro 498,10 per i buoni contestati ed euro 89,66 per rivalutazione, come da bolletta d’incasso.
Il Collegio ha valutato la portata dell’avvenuto riversamento rispetto alle contestazioni originarie. La restituzione non ha lasciato residui passivi né ha generato un danno per l’erario comunale, escludendo così il presupposto dell’addebito.
Il Procuratore regionale, nelle conclusioni orali, ha evidenziato l’insussistenza di elementi ostativi al discarico. Tale posizione ha confermato la valutazione del Collegio in ordine alla mancanza di pregiudizio.
Sulla base di quanto premesso e tenuto conto del riversamento dell’importo rivalutato, la Corte ha ritenuto che non sussistessero condizioni ostative alla definizione del giudizio di conto. La decisione ha quindi disposto il discarico dell’economo relativamente al conto giudiziale in epigrafe, senza pronuncia sulle spese. La circostanza che la comunicazione comunale fosse stata redatta in doppia lingua ha giustificato, per correntezza, la redazione della sentenza in lingua italiana.
Nota della Redazione
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