Conto giudiziale del consegnatario procedibile se integra quantità e specie dei beni (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 190 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, anche documenti privi dei requisiti formali previsti dalla disciplina di settore possono soddisfare l’obbligo della resa e consentire l’instaurazione del giudizio, purché presentino un contenuto minimo idoneo al riscontro della correttezza dei dati e della gestione. Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili, ai sensi dell’art. 626 del R.D. n. 827/1924, deve dimostrare debito e credito distinguendo le materie secondo specie, qualità e categorie e secondo le nomenclature dell’amministrazione, non essendo sufficiente l’indicazione del solo valore. La carenza originaria è sanata quando il contabile produce in giudizio prospetti che rendono esaminabile il conto anche nella parte relativa alle quantità, rendendo il conto procedibile e imponendo la rimessione degli atti al magistrato designato per il completamento dell’istruttoria.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile nella qualità di consegnatario del materiale di un istituto penitenziario, per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato designato, con relazione di irregolarità, ha rappresentato che il conto era stato reso solo a valore e non anche a quantità, nonostante la normativa imponesse la rappresentazione dei beni secondo specie, qualità e categorie. Ha quindi sottoposto al Collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame del conto.
L’agente contabile si è costituito depositando il prospetto generale e analitico del conto, sostenendone la conformità alle previsioni di settore e rappresentando che l’amministrazione non dispone di un sistema informatico capace di distinguere automaticamente i beni sottoposti a debito di custodia da quelli sottoposti a debito di vigilanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio, richiamato dalla costante giurisprudenza contabile, secondo cui documenti privi di tutti i requisiti formali possono comunque integrare l’adempimento dell’obbligo di resa del conto, a condizione che possiedano un contenuto minimo tale da consentire il riscontro della correttezza dei dati e della gestione; in difetto, il giudizio è improcedibile. Richiama sul punto la Sez. giur. Calabria, sentenza n. 66 del 9 maggio 2023.
La Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile: l’art. 44 del R.D. n. 1214/1934, che estende la giurisdizione di conto a chi è incaricato di tenere in custodia valori e materie dello Stato; l’art. 569 del R.D. n. 1908/1920, sul conto giudiziale del materiale; e l’art. 626 del R.D. n. 827/1924, che impone di dimostrare debito e credito distintamente secondo specie, qualità e categorie e secondo il valore risultante dagli inventari.
Su questa base il Collegio rileva che il conto originariamente presentato non era conforme: debito e credito non erano indicati secondo la quantità né dimostrati secondo specie, qualità e categorie, ma solo per valore, con un generico richiamo alla numerazione per categorie. Tale carenza non è stata colmata dal riscontro dell’amministrazione penitenziaria alla nota istruttoria, che ha fornito elementi documentali inidonei a un esame sostanziale del conto.
Appare invece dirimente la documentazione prodotta dall’agente contabile, che si è fatto carico di rendere intellegibile, ai sensi dell’art. 626 del R.D. n. 827/1924, i dati necessari al giudice contabile. I prospetti riepilogativi versati in atti consentono di esaminare il conto anche nella parte relativa a quantità, specie, qualità e categorie secondo le nomenclature dell’amministrazione, rendendolo procedibile.
Il Collegio dichiara pertanto procedibile il conto giudiziale e dispone la rimessione degli atti al magistrato designato per il completamento dell’istruttoria, con fissazione del termine per la relazione e dell’udienza di prosecuzione del giudizio; spese al definitivo.
Nota della Redazione
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