Giudizio di conto improcedibile per gli ex ricevitori provinciali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 213 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto presuppone un maneggio di denaro, beni o crediti, ossia una gestione di cassa o di magazzino con movimentazioni in carico e scarico. L’agente contabile, ai sensi dell’art. 178 del Regolamento di contabilità generale dello Stato e dell’art. 74 RD 18 novembre 1923, n. 2440, è tenuto alla resa del conto giudiziale solo in quanto sia titolare di una effettiva disponibilità materiale o giuridica delle risorse pubbliche. Venuta meno, per effetto della riforma dell’art. 43 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, la figura dell’ex ricevitore provinciale e soppresse le esattorie, difetta il presupposto stesso del giudizio di conto, che va dichiarato improcedibile. La eventuale sistemazione scritturale delle partite residue attiene alla fase amministrativa e non integra atti di gestione assoggettabili a rendiconto giudiziale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un istituto bancario quale successore dell’ex ricevitore provinciale delle imposte dirette dell’Ambito di Cosenza, relativamente alle somme affidate in riscossione mediante ruoli senza obbligo del non riscosso per riscosso per l’esercizio finanziario 2014.
La relazione istruttoria ha rimesso il conto all’esame del Collegio dubitando dell’attualità dell’obbligo di rendicontazione. Il conto non registra alcuna movimentazione: la parte di diritto riporta un carico iniziale di € 1.063.122,30 senza variazioni in carico o in discarico, e la parte di cassa è priva di movimenti. L’istruttore ha quindi prospettato l’improcedibilità, tesi condivisa dalla difesa dell’istituto bancario, che ha invocato pronunce conformi della Sezione Abruzzo. Il Pubblico Ministero ha concluso negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di dover preliminarmente verificare se l’istituto bancario possa essere qualificato come agente contabile. Ha richiamato la definizione generale di cui all’art. 178 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, letta alla luce dell’art. 74 RD n. 2440 del 1923, che ricomprende tra gli agenti contabili tutti coloro che hanno maneggio di pubblico denaro o sono consegnatari di generi e materie.
Su questa base la Corte ha affermato che la figura dell’agente contabile assoggettato al giudizio di conto è connotata dal maneggio di denaro o di materie, con esistenze iniziali e rimanenze finali. L’art. 610 del Regolamento n. 827 del 1923 impone la resa annuale del conto giudiziale, ma l’obbligo presuppone una gestione effettiva. L’esigenza di registrare e rendicontare i movimenti della gestione e il relativo saldo impone la presentazione del conto, in esito al quale la Corte provvede al discarico o alla dichiarazione di irregolarità.
Ne consegue che non vi è spazio per il giudizio di conto quando difetti, anche solo in astratto, una gestione contabile. Occorre che all’agente sia demandata l’esecuzione delle operazioni di carico e scarico che determinano il risultato finale, con assunzione di responsabilità contabile e obbligo di rendiconto.
Nel caso di specie, a distanza di decenni dalla riforma del d.P.R. n. 43 del 1988 e dalla soppressione delle cessate esattorie, gli ex ricevitori non hanno più alcuna possibilità di disporre, né materialmente né giuridicamente, dei crediti e delle somme da riscuotere. Le funzioni sono passate ai nuovi concessionari e gli ex ricevitori sono rimasti estranei alle vicende dell’esazione, comprese quelle connesse alla rottamazione e all’annullamento dei ruoli ante riforma. La sola sistemazione scritturale delle partite residue si esaurisce sul piano amministrativo, senza integrare atti di gestione. Il conto, privo di qualsiasi movimento, non offre dunque materia per il giudizio di conto. La Corte ha pertanto dichiarato improcedibile il conto giudiziale, senza pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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