Invalidità civile e contribuzione figurativa ex art. 80 l. 388/2000 (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 73 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 spetta al lavoratore che abbia ottenuto il formale riconoscimento di un’invalidità superiore al 74 per cento, senza che sia necessaria alcuna ulteriore prova delle condizioni di maggiore usura dell’attività concretamente svolta. La legittimazione a invocare il beneficio appartiene al lavoratore ancora in servizio e non al pensionato, poiché la norma è diretta a consentire l’esodo anticipato dall’attività lavorativa. Il riconoscimento formale dell’invalidità opera come atto costitutivo e certificativo, e la maggiorazione spetta per il solo periodo in cui il requisito sanitario sia stato formalmente posseduto, nel limite massimo di cinque anni.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente pubblico in attività di servizio, aveva presentato in data 30.04.2021 domanda alla competente Commissione sanitaria INPS per il riconoscimento dello stato di invalidità civile. Con verbale del 12.05.2021 la Commissione medica aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67 per cento. Il ricorrente, ritenendo che applicando il calcolo riduzionistico di Balthazard la percentuale ascrivibile fosse pari all’82 per cento, ha adito il giudice delle pensioni per l’accertamento del requisito ai fini del godimento dei benefici di cui alla legge n. 388 del 2000, art. 80, comma 3.

L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa e, nel merito, il difetto di interesse ad agire, poiché il ricorrente era ancora in servizio e nessun provvedimento di pensione era stato adottato in suo favore. Con sentenza non definitiva questo Giudice ha dichiarato ammissibile il ricorso e ha disposto consulenza medico-legale al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Sulla prima eccezione dell’Istituto, relativa al difetto di interesse ad agire, il Giudice rileva che dal tenore testuale dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 si evince che destinatari del beneficio sono i lavoratori dipendenti e non i pensionati. Il beneficio è invocabile da chi lavora e si matura in concomitanza di una prestazione lavorativa effettivamente resa. Ove così non fosse, la medesima ratio della norma sarebbe svilita, trattandosi di un beneficio teso a consentire l’esodo anticipato dall’attività lavorativa svolta. L’interesse è dunque pienamente radicato in capo al soggetto in servizio, che non è ancora titolare di pensione.

Sulla seconda eccezione, l’INPS sosteneva che il beneficio sarebbe limitato al periodo in cui l’attività lavorativa sia stata svolta in presenza dello stato invalidante, richiamando Cass. civ., Sez. lavoro, n. 9960 del 2005. Il Giudice ritiene che tale conclusione si fondi su una lettura non condivisibile della pronuncia. In primo luogo, non è rinvenibile in giurisprudenza alcun precedente che richieda, in aggiunta al formale riconoscimento dell’invalidità, l’ulteriore prova delle condizioni usuranti dell’attività concretamente svolta.

Dalla lettura integrale della pronuncia invocata emergono due affermazioni che il Giudice condivide ma che non corroborano le conclusioni dell’Istituto. La prima: non è sufficiente essere invalidi in misura superiore al 74 per cento, ma occorre il riconoscimento formale, che si pone come atto costitutivo e certificativo delle condizioni determinanti l’accesso ai benefici. La seconda: il beneficio è riconosciuto solo in relazione agli anni di servizio svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario. Tale affermazione non implica una prova ulteriore delle condizioni di maggiore usura, ma esplicita un concetto sotteso alla ratio dell’art. 80, comma 3: la contribuzione figurativa spetta, fino a un massimo di cinque anni, per il solo periodo in cui vi è stato formale riconoscimento di invalidità nella misura prescritta.

La lettura è corroborata dal rinvio all’art. 9, comma 2, legge n. 113 del 1985 e all’art. 2, legge n. 120 del 1991, che considerano particolarmente usuranti le attività dei privi della vista e fissano una presunzione juris et de jure da cui discende la concessione della contribuzione figurativa, senza richiedere prova ulteriore di maggiore usura. L’eccezione dell’INPS è quindi respinta. Nel merito, il requisito sanitario è stato riconosciuto dal parere del CML, che ha applicato la formula di Balthazard determinando un’invalidità complessiva dell’80 per cento, già presente all’epoca della domanda amministrativa. Il ricorso è dunque accolto, con spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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