Conto economale irregolare per carenza documentale e mancata restituzione dell’anticipazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 82 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto, la mancata produzione della documentazione esplicativa della gestione economale, nonostante i solleciti del magistrato istruttore e gli accertamenti diretti disposti dal Collegio, integra irregolarità del conto e ne preclude l’approvazione. La carenza documentale consente di desumere l’inesistenza della documentazione stessa e, quindi, la irregolare compilazione del conto da parte dell’agente contabile. L’agente contabile è tenuto alla restituzione dell’anticipazione economale non utilizzata e non restituita per ciascun esercizio finanziario, nonché al pagamento delle spese non disarcicabili perché estranee alle finalità istituzionali dell’ente. Non è addebitabile, invece, la spesa sostenuta a rimborso di somme già erogate dai dipendenti, quando risulti inerente e funzionale al perseguimento dei fini istituzionali dell’amministrazione sanitaria. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto tre conti giudiziali relativi alle gestioni dell’economo di un distretto sanitario, per gli esercizi 2015, 2016 e l’esercizio 1° gennaio – 30 settembre 2017. Il magistrato designato, rilevata la incompleta trasmissione della documentazione richiesta, ha chiesto un provvedimento interlocutorio per acquisire quanto necessario all’esame dei conti.
Nonostante i solleciti inoltrati all’amministrazione sanitaria e due accertamenti diretti disposti dal Collegio a mezzo della Guardia di finanza, la documentazione è stata trasmessa solo parzialmente. Il magistrato designato ha quindi rimesso la questione al Collegio chiedendo la declaratoria di irregolarità dei conti e delle gestioni, la condanna dell’agente contabile alla restituzione dell’anticipazione non utilizzata e al pagamento delle spese irregolari e non disarcabili.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla irregolarità dei conti giudiziali, ravvisata nella carenza di documentazione esplicativa della gestione. I conti, pur non essendo improcedibili — essendo stati aperti a seguito di giudizi per resa di conto conclusi con l’accertamento della procedibilità — non sono approvabili.
Il Collegio esclude la rappresentazione delle gestioni, che non risulta conforme al modello n. 23 allegato al d.P.R. n. 196/1994, con assenza del conto della gestione delle piccole spese redatto sul modello riassuntivo mensile e dei prospetti delle spese economali. La mancata produzione di tale documentazione, più volte richiesta e non rinvenuta, è assunta come indice della sua inesistenza e della irregolare compilazione dei conti da parte dell’agente contabile.
La Corte accerta poi la irregolarità delle gestioni economali. Per il 2016 e il 2017 non risulta documentata la restituzione dell’anticipazione all’ente, mentre per il 2015 le attestazioni del tesoriere comprovano il rimborso. L’agente contabile è dunque condannato alla restituzione della complessiva somma di euro 3.677,3 per l’anticipazione non restituita relativamente agli esercizi 2016 e 2017.
Quanto alle spese, le erogazioni effettuate sotto forma di rimborso di somme già anticipate dai dipendenti sono ritenute irregolari sul piano contabile, ma inerenti e funzionali alle finalità istituzionali dell’ente, secondo il regolamento economale pro tempore vigente. Non disarcabili sono le spese estranee a tali finalità né quelle di cui non è provata la riconducibilità, per euro 162,00. Per il 2017 la Corte giudica disarcabili anche le spese documentate in modo fiscalmente difforme dalle previsioni regolamentari, in quanto riconducibili ai fini istituzionali.
Nota della Redazione
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