Pensione privilegiata di I categoria da causa di servizio secondo la CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 129 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia psichiatrica può essere fondato dal giudice contabile sull’esito della CTU medico-legale acquisita in corso di giudizio. Il giudizio tecnico del consulente è condivisibile quando è sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente e non presenta vizi motivazionali evidenti ictu oculi che ne inficino l’apparente attendibilità. Ne consegue il diritto alla pensione privilegiata di I categoria, tabella A, dalla data della domanda di aggravamento, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, con eventuale integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione ecceda la loro misura.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di pensione privilegiata di II categoria, tabella A, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia psichiatrica da cui è affetto, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata di I categoria, tabella A. Il ricorrente era già appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria ed era stato collocato in congedo per inidoneità assoluta al servizio.
Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso. In corso di giudizio è stata chiesta ed espletata CTU medico-legale, mediante acquisizione di parere da parte della CML presso il Ministero della Salute. La causa è quindi passata in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha ritenuto la domanda fondata e l’ha accolta. Dalla CTU versata in atti, la cui motivazione costituisce parte integrante della sentenza, si evince che il ricorrente è affetto da psicosi schizofrenica di tipo paranoide, già alla data dell’istanza di aggravamento.
Il giudizio tecnico è stato ritenuto condivisibile. Non si ravvisano vizi motivazionali, evidenti ictu oculi, che inficino l’apparente attendibilità del richiamato parere, sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente.
Al ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata indiretta di I categoria, tabella A, dalla data della domanda di aggravamento, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi. Sul punto la Corte richiama le SS.RR. n. 10 del 2002 e le successive conferme in grado di appello, ex sez. III n. 252/2003 e n. 502/2003, nonché sez. I n. 37/2004.
Data la complessità della questione, sono state ritenute sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio. Il ricorso è stato accolto e le spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.