Rapporto dare-avere tra ente impositore e agente della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 171 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dall’ente impositore nei confronti dell’agente della riscossione per il mancato introito di somme iscritte a ruolo, la domanda, ove avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare-avere e delle eventuali ragioni di credito scaturenti dal rapporto esattoriale, è riconducibile alla categoria residuale dei giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d), cod. giust. cont., che ne consente l’esperibilità anche ad iniziativa del titolare sostanziale del credito. Tale qualificazione non integra elusione della disciplina del discarico di cui agli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999. Nel merito, la pretesa creditoria è infondata allorché il carico, di importo fino a mille euro e affidato all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sia stato automaticamente annullato ex art. 4 d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018, che preclude l’esame delle vicende concrete della mancata esazione. È invece inammissibile, in tale sede, la domanda di risarcimento del danno all’immagine, riservata al giudizio di responsabilità amministrativa e alla competenza del requirente contabile.

Il Fatto

La ricorrente, società in house titolare del servizio di trasporto pubblico locale, aveva contestato a un utente l’uso del mezzo senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Divenuto definitivo l’accertamento, l’ente creditore notificava l’ordinanza-ingiunzione e trasmetteva il ruolo al concessionario della riscossione, divenuto esecutivo nel dicembre 2007.

Il concessionario non provvedeva alla notifica della cartella di pagamento né ad atti interruttivi della prescrizione, che maturava in cinque anni. Il contribuente otteneva dal giudice di pace l’annullamento della cartella con sentenza passata in giudicato. L’ente impositore agiva quindi davanti al giudice di pace per l’inadempimento contrattuale; il giudizio veniva definito con declaratoria di difetto di giurisdizione. Le Sezioni Unite avevano già affermato, con ordinanza n. 5569/2023, la giurisdizione della Corte dei conti, qualificando l’agente come agente contabile. La ricorrente riassumeva così il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale, chiedendo l’accertamento della responsabilità e la condanna al pagamento della somma non riscossa, oltre al risarcimento del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ribadito la giurisdizione contabile, in coerenza con l’art. 103, comma 2, Cost. e con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 5569/2023, secondo cui rientrano nella giurisdizione della Corte i giudizi tra ente impositore e concessionario orientati alla verifica dei rapporti di dare-avere e del risultato finale.

È stata poi disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’ente impositore. L’azione è stata riqualificata come domanda di mera verifica del rapporto esattoriale, non sovrapponibile a quella di danno erariale: i fatti costitutivi risiedono in pretese creditorie attinenti al rapporto esattoriale, senza che venga in rilievo un accertamento sui requisiti strutturali della responsabilità amministrativa. La categoria di cui all’art. 172, lett. d), cod. giust. cont. è aperta e residuale, ammette l’iniziativa di soggetti diversi dal pubblico ministero e consente il ricorso anche all’ente creditore, secondo il principio di uguaglianza tra le parti sostanziali del rapporto.

Nel merito, seguendo il principio della ragione più liquida, la Corte ha anteposto l’esame della fondatezza della domanda, ritenendola infondata. Il carico era stato affidato all’agente nel dicembre 2007 per un importo di poco inferiore a cento euro, poi maggiorato. Esso ricade nell’ambito dell’art. 4 d.l. n. 119/2018, che annulla automaticamente i debiti fino a mille euro affidati dal 2000 al 2010, con applicazione dell’art. 1, comma 529, legge n. 228/2012, che esclude l’esperibilità degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999 e il giudizio di responsabilità, salvi i casi di dolo.

L’annullamento ex lege ha fatto venir meno la pretesa, a prescindere dall’intervenuta prescrizione e da ogni valutazione sul malgoverno dell’azione esattiva. La Corte ha richiamato la giurisprudenza contabile che riconduce la norma a un ragionevole bilanciamento tra esigenze di recupero e antieconomicità della riscossione, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 sulle inefficienze del sistema.

Quanto al danno all’immagine, la domanda è stata dichiarata inammissibile: essa presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna e resta riservata al giudizio di responsabilità amministrativa, non potendo trovare ingresso nel giudizio ad istanza di parte. Le spese di giudizio sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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