Cessazione materia contendere e soccombenza virtuale su aliquota pensionabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 178 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che entrambe le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi. Ove il fatto estintivo sia allegato da una sola parte e l’altra non vi aderisca, il suo apprezzamento non può condurre a una pronuncia di cessazione, ma, se ha determinato il soddisfacimento del diritto azionato, a una valutazione dell’interesse ad agire, con dichiarazione dell’esistenza del diritto e sopravvenuto difetto di interesse per i profili non soddisfatti. Il contrasto residuale sulle sole spese di lite va risolto secondo il criterio della soccombenza virtuale. La riliquidazione della pensione con l’aliquota di rendimento del 2,445% per anno sulle anzianità utili al 31.12.1995, in applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, integra il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, già arruolato nell’Arma dei Carabinieri, è in quiescenza con sistema di calcolo misto. Alla data del 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità utile ai fini pensionistici di anni 15. Per la parte retributiva gli era stata attribuita l’aliquota pensionabile dell’art. 44 del T.U. n. 1092/1973, in luogo di quella dell’art. 54 del medesimo testo unico.

Con atto di diffida e poi con ricorso, il ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione applicando alla quota retributiva l’aliquota annua di rendimento del 2,445%, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS, costituendosi, ha rappresentato di avere già ricalcolato il trattamento in applicazione della circolare n. 107/2021, emanata in conformità ai principi delle Sezioni Riunite, depositando la determina di ricalcolo e i cedolini. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente, preso atto del riconoscimento, ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con condanna dell’Istituto alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dalla ricostruzione dell’istituto della cessazione della materia del contendere. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ne individua il presupposto nel venir meno della contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, con conseguente perdita di interesse all’affermazione della volontà della legge nel caso concreto. La cessazione esige però il reciproco riconoscimento delle parti e conclusioni conformi.

La Corte distingue nettamente l’ipotesi in cui la sopravvenienza sia allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisca. In tal caso il giudice non pronuncia la cessazione, ma valuta l’interesse ad agire: se il fatto ha soddisfatto la pretesa, la decisione dichiara l’esistenza del diritto azionato e il sopravvenuto difetto di interesse per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. Resta eventualmente il solo contrasto sulle spese, da risolvere con il criterio della soccombenza virtuale.

Nel caso concreto, l’INPS ha prodotto la determina di ricalcolo, dalla quale risulta l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,445% per anno sulle anzianità maturate al 31.12.1995, e il cedolino con gli arretrati. La riliquidazione è confermata dalla nota richiamata nel provvedimento, che espressamente indica l’applicazione dell’aliquota di rendimento. Il ricorrente ha preso atto del riconoscimento della propria domanda.

La corretta applicazione delle indicazioni delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e della circolare INPS n. 107/2021 consente di pervenire alla declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata la pensione riliquidata in conformità ai dettami che hanno chiarito le linee applicative dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

Quanto alle spese, il giudice ne dispone la compensazione, in ragione dei contrasti giurisprudenziali precedentemente riscontrabili nella materia, risolti soltanto dalla decisione delle Sezioni Riunite. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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