Rimozione del grado e revoca della pensione per infermità del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 179 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La perdita del grado per rimozione, intervenuta dopo il collocamento in congedo assoluto per infermità, imprime al rapporto di servizio una nuova causa di cessazione, destinata a operare ex tunc. Il meccanismo degli artt. 923, comma 5, e 929 d.lgs. n. 66/2010 è incentrato sulla piena retroattività della sanzione disciplinare e sull’efficacia sostitutiva del titolo del pensionamento: il trattamento riconosciuto per infermità non è definitivo e la sua conservazione presuppone la conclusione del procedimento disciplinare con esito favorevole al militare. Ne segue che, divenuta la cessazione derivante dalla perdita del grado, il trattamento pensionistico può permanere solo se il militare possiede i requisiti ordinari di accesso alla pensione; in difetto, la revoca e i consequenziali recuperi sono legittimi, non essendo configurabile alcun diritto quesito alla immodificabilità del trattamento né un affidamento tutelabile.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, veniva collocato in congedo assoluto con decorrenza dal 29.8.2017 per motivi di salute, ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 66/2010. Prima di tale data erano già pendenti un procedimento penale, avviato con avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato in data 16.6.2017, e un procedimento disciplinare, contestato il 18.8.2017. Con provvedimento del 1.2.2018 veniva irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione; il Ministero della Difesa, in autotutela, annullava il precedente decreto di collocamento in congedo e l’INPS sospendeva il trattamento pensionistico dal dicembre 2018.
Il TAR Campania, con sentenza n. 342/2019, e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 657/2020, confermavano la legittimità della sanzione, rilevando che la questione relativa alla conservazione del decreto di collocamento per infermità era di competenza della Corte dei conti. Il militare adiva quindi il giudice contabile per ottenere il ripristino della pensione già riconosciuta, o in subordine la riammissione in servizio o la rideterminazione del quantum come militare semplice.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice monocratico rigetta le eccezioni del Ministero della Difesa. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, poiché la domanda è volta al ripristino del trattamento pensionistico e non è impugnato in quella sede il provvedimento di perdita del grado, espressivo dello status giuridico del militare. Infondate sono anche le eccezioni di mancanza di previa istanza amministrativa, risultando in atti la diffida del 27.5.2019, e di violazione del ne bis in idem, avendo il giudizio amministrativo avuto a oggetto la sanzione disciplinare.
Nel merito la Corte richiama l’art. 923, comma 5, d.lgs. n. 66/2010, che consente la cessazione dal servizio anche in pendenza di procedimento penale o disciplinare, ma riconduce di diritto la cessazione alla causa sopravvenuta qualora il procedimento si concluda con la perdita del grado. Nella specie, alla data del collocamento per infermità i procedimenti erano già pendenti, sicché il trattamento pensionistico attribuito era necessariamente provvisorio.
La Corte esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile e di diritti quesiti, richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. I d’appello n. 52/2019; Sez. III d’appello n. 15/2022; Sez. II app. n. 673/2022; Sez. giur. Sicilia n. 719/2021) e amministrativa (Cons. Stato n. 2849/2012). Il militare era consapevole della pendenza del procedimento e della non definitività del titolo, non essendo invocabili gli artt. 15, 26, 40 e 41 della legge n. 833/1961, estranei a un meccanismo connotato da specialità.
Da qui la conseguenza: mutato retroattivamente il titolo di cessazione, il diritto a pensione può conservarsi solo in presenza dei requisiti ordinari di accesso. Esclusa la loro sussistenza — il ricorrente, alla cessazione, non li possedeva —, la revoca e i provvedimenti di recupero risultano correttamente disposti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della questione e la presenza di orientamenti divergenti.
Nota della Redazione
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