Assegno nucleo familiare al figlio maggiorenne inabile prescinde dal grado di invalidità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 20 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito con legge n. 153/1988, il diritto alla prestazione per il figlio maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro va accertato alla stregua dei parametri medico-legali della legge n. 222/1984 e non in base al grado percentuale di invalidità civile riconosciuto, che non esaurisce né esclude la condizione di inabilità. Il giudice può fondare l’accertamento sul parere del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, se congruamente motivato, specie se l’amministrazione resistente non vi muova rilievi. Accertato il requisito sanitario e quello reddituale, la prestazione spetta con decorrenza dalla domanda amministrativa, con superamento dell’eccezione di prescrizione quinquennale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico di invalidità e convivente con il proprio nucleo familiare, ha presentato all’INPS in data 18.09.2018 domanda telematica per il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare in relazione alla vivenza a carico del figlio maggiorenne, riconosciuto invalido civile nella misura del 79% e affetto da grave patologia neuropsichiatrica.

Non essendo stata definita la pratica amministrativa nei termini, il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento della condizione di inabilità del figlio, della vivenza a carico e del conseguente diritto alla prestazione con decorrenza dal 2013. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, eccependo l’inidoneità dei parametri dell’invalidità civile e la prescrizione quinquennale dei ratei maturati fino al 18.09.2013.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico ha anzitutto ricostruito la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 67/2022, che ne ha sottolineato la duplice natura previdenziale e di sostegno a situazioni di bisogno, nonché la nozione di nucleo familiare fissata dall’art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69/1988. Il Giudice ha inoltre dato atto della riforma di cui al decreto legislativo n. 230/2021, che dal 1° marzo 2022 ha sostituito il beneficio con l’assegno unico e universale limitatamente ai nuclei con figli e orfanili, ciò che circoscrive temporalmente il thema decidendum.

La controversia si incentra sul requisito sanitario del figlio maggiorenne. L’INPS sosteneva che il 79% di invalidità civile configurasse una mera invalidità parziale e che i parametri applicabili fossero quelli della legge n. 222/1984, riferiti alla capacità lavorativa specifica.

Il Giudice, esperita consulenza tecnica specialistica, ha condiviso integralmente il parere del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti, che ha accertato l’assoluta e permanente impossibilità del figlio di dedicarsi a proficuo lavoro, giudicando la percentuale del 79% addirittura sottostimante la reale condizione di invalidità. Il parere è stato ritenuto basato su attendibili elementi di fatto e su adeguato supporto medico-scientifico, senza che l’amministrazione vi abbia articolato alcun rilievo.

Il Giudice ha respinto l’obiezione dell’INPS sulla diversità dei parametri valutativi. Ha osservato che l’art. 8 della legge n. 222/1984 definisce inabili le persone che, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ricalcando la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare. Pertanto il requisito sanitario è stato accertato alla data della domanda amministrativa.

Accertato il requisito sanitario, il Giudice ha verificato quello economico, applicando la tabella n. 14 e rilevando che il reddito da pensione del ricorrente supera il 70 per cento del reddito complessivo del nucleo, come richiesto dall’art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 69/1988. Il ricorso è stato accolto con decorrenza dal 18.09.2018, con superamento dell’eccezione di prescrizione, condanna dell’INPS al pagamento e riconoscimento degli interessi legali o della rivalutazione monetaria secondo i criteri delle Sezioni riunite QM n. 10/2002 e QM n. 6/2008. Le spese sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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