Dipendenza da causa di servizio esclusa da perizia e Comitato di verifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 214 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, richiede la prova del nesso eziologico tra la patologia e l’attività di servizio. Tale prova va esclusa quando il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e la consulenza tecnica d’ufficio concordino nel ritenere la menomazione diretta conseguenza di fattori non collegati al servizio. Il giudice contabile può fondare il rigetto su tale convergenza, ove il parere sia sorretto da attendibile supporto medico-scientifico e da coerente motivazione. L’assenza di traumi riferiti o documentati relativi al servizio esclude il nesso causale o concausale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex sottufficiale dell’Esercito, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia vertebrale, ai fini della concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La Commissione medica ospedaliera lo aveva giudicato non idoneo in modo assoluto al servizio militare incondizionato.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso parere negativo, rilevando che la menomazione costituiva diretta conseguenza di una precedente infermità già valutata e segnalando fattori di rischio extra lavorativo. Il Ministero della Difesa ha recepito il parere e respinto l’istanza. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei Conti.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Giudice ha dichiarato la contumacia dell’Inps ai sensi dell’art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174). Nel merito, con precedente sentenza parziale n. 405 del 3.7.2023, erano state respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione, di inammissibilità per assenza della specifica domanda e di carenza di legittimazione passiva sollevate dal Ministero della Difesa.
In quella stessa decisione, ravvisata la necessità di un approfondimento istruttorio sul requisito sanitario, il Giudice ha conferito incarico a una struttura pubblica di fornire motivato parere sulla dipendenza della patologia da causa di servizio e, in caso positivo, sulla categoria pensionistica ascrivibile e la relativa decorrenza.
Il parere acquisito ha escluso il nesso eziologico. La struttura ha rilevato l’assenza di documentazione sanitaria precedente al 2019 e l’assenza di traumi riferiti o documentati relativi al servizio prestato. Ha ritenuto che la scoliosi e la spondilolisi abbiano direttamente determinato la grave patologia degenerativa, con necessità di intervento chirurgico, senza collegamento causale con l’attività di servizio, concordando con il Comitato di verifica.
Il Giudice ha ritenuto il parere fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico e coerente con le premesse in fatto. Ha quindi escluso i presupposti per il riconoscimento dell’invocata dipendenza e ha respinto il ricorso, assorbita ogni altra ragione. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, sono state poste a carico del ricorrente, in favore dei due Ministeri nella misura del 50% ciascuno.
Nota della Redazione
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