Indebito pensionistico: ripetibile entro il triennio, irripetibile il pregresso per affidamento (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 267 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico, l’azione di ripetizione dell’INPS incontra il limite temporale del triennio dalla percezione delle somme: oltre tale termine l’indebito è irripetibile. Il percettore che, per l’assenza di dolo e in buona fede, abbia confidato nella stabilità del trattamento goduto per un considerevole arco di tempo, matura un legittimo affidamento ostativo al recupero. L’errore dell’Amministrazione previdenziale non rileva quando il pensionato non vi abbia concorso con dichiarazioni fraudolente o reticenti e versi nell’impossibilità di conoscerlo con l’ordinaria diligenza. I ritardi dell’Ente nella rilevazione e nel recupero dell’indebito concorrono a radicare il convincimento del corretto computo della pensione.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente di una struttura sanitaria dal 1978 al 2016, riceveva nel giugno 2022 un avviso INPS di recupero di somme pagate in eccesso sulla pensione in godimento, per un importo complessivo di euro 8.319,87, riferito al periodo febbraio 2016 – giugno 2022. Proponeva ricorso in autotutela, senza riscontro, e l’INPS avviava le trattenute sulla pensione da agosto 2022.

A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la ricorrente riassumeva la causa davanti alla Corte dei conti, censurando l’assoluta carenza di motivazione del provvedimento di recupero e invocando l’irripetibilità delle somme per l’affidamento consolidatosi nel tempo. Chiedeva l’annullamento dell’avviso, la restituzione degli importi trattenuti e una CTU contabile. Si costituivano la struttura sanitaria, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione, e l’INPS, contestando il vizio di motivazione e il radicarsi della buona fede.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico estromette in via preliminare la struttura sanitaria, rilevando che nessuna domanda risulta formulata nei suoi riguardi, come emergente dagli atti e dalle dichiarazioni della difesa della ricorrente.

Nel merito, la pensione era stata oggetto di due distinte riliquidazioni. L’ultimo miglio inserito per il primo pagamento nel 2016 era più alto rispetto a quello inserito nel 2022 dalla struttura sanitaria, con conseguente abbassamento della pensione annua lorda e attivazione della procedura di recupero. La ricorrente aveva così percepito, da febbraio 2016 a luglio 2022, un trattamento superiore al dovuto.

La Corte distingue due segmenti temporali. Per le somme corrisposte in eccesso entro il triennio antecedente la richiesta di restituzione, riconosce il diritto dell’INPS alla ripetizione, in conformità alla sentenza n. 2/2012 delle Sezioni Riunite, secondo cui non sussistono limiti all’azione di ripetizione degli indebiti intervenuti entro il limite dei tre anni dal pagamento.

Per gli importi di più risalente percezione, riconosce invece il diritto della ricorrente all’irripetibilità, per il consolidarsi di uno stato di buona fede e di legittimo affidamento ostativi al recupero, in ossequio alla giurisprudenza contabile richiamata (Sezioni Riunite n. 2/2012; Sez. Giur. Campania nn. 659/2019 e 116/2023). La ricorrente versava nell’impossibilità di conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’errore dell’Amministrazione, senza avervi concorso con dichiarazioni fraudolente o reticenti.

Il convincimento del corretto computo è confermato da alcuni contegni della pensionata: la presa d’atto e la mancata contestazione dei conteggi INPS trasmessi nel 2016 e del ricalcolo dell’ottobre 2021, nonché l’istanza di incremento del trattamento ritenuto inferiore al dovuto. A ciò si aggiungono i ritardi dell’INPS nella rilevazione e nel recupero dell’indebito e la complessità dei criteri di calcolo, in assenza di pregresse comunicazioni di segno contrario. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con condanna dell’INPS alla restituzione delle ritenute applicate, maggiorate di interessi legali dalla domanda giudiziale, e compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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