Rinuncia agli atti non accettata e improcedibilità per carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 303 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, per produrre i suoi effetti estintivi ai sensi dell’art. 110 c.g.c., deve essere accettata dalle controparti costituite. Ove tale accettazione manchi, la rinuncia resta improduttiva di effetti sul piano processuale. Essa è tuttavia idonea a esprimere il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia è di rito e non comporta statuizione sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con computo degli emolumenti stipendiali non percepiti nel periodo di c.d. blocco delle retribuzioni disposto dall’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010. Il ricorso era stato depositato il 19.7.2022 nei confronti del Ministero della Difesa e dell’INPS.
Con memoria del 29.5.2024 il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite. All’udienza nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico prende atto, in via preliminare e assorbente, della rinuncia trasmessa dal ricorrente in data 29.5.2024. La questione non riguarda più il merito della domanda pensionistica, ma gli effetti processuali della rinuncia intervenuta prima della decisione.
La rinuncia risulta improduttiva di effetti ai sensi dell’art. 110 c.g.c., poiché non è stata accettata dalle amministrazioni resistenti. Queste ultime, osserva il Giudice, non sono state ritualmente evocate in giudizio e non si sono costituite.
Tale rilievo non esaurisce però la vicenda. La rinuncia, pur inefficace sul piano estintivo, è comunque idonea a esprimere il venir meno dell’interesse ad agire della parte ricorrente. Il ricorrente ha cioè manifestato di non volere più la pronuncia richiesta.
Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Giudice distingue nettamente il piano degli effetti estintivi della rinuncia — subordinati all’accettazione — dal piano dell’interesse a ottenere la decisione, che può venir meno per fatto unilaterale della parte.
Nulla è disposto per le spese, trattandosi di pronuncia in rito. La definizione del giudizio avviene dunque senza esame del merito della pretesa pensionistica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.